Ordinanza n. 111/2026 - Latina, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 1087 del 15 dicembre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 729 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. II, n. 1087 del 15 dicembre 2025, limitatamente all’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente nel giudizio originario, definito con sentenza favorevole e con condanna del Comune di Lenola al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. Ha dedotto che il dispositivo della sentenza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nessuna delle altre parti ha formulato opposizione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che il procedimento è esperibile anche in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali e che il dispositivo conteneva effettivamente l’errore materiale denunciato. Ha quindi disposto l’aggiunta, al capo relativo alla condanna del Comune di Lenola alle spese di lite, della precisazione secondo cui tutte le spese devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e ha compensato le spese del procedimento di correzione, considerata la mancata opposizione della parte resistente.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
procedimento di correzione di errore materiale
Consente di attivare il procedimento di correzione anche per l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali, in assenza di opposizione delle altre parti.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione di errore materiale è esperibile quando una sentenza ometta di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- Quando il dispositivo abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese ma abbia omesso la relativa distrazione in favore del difensore antistatario, il giudice può correggere il dispositivo aggiungendo tale precisazione, senza modificare il contenuto sostanziale della decisione sulle spese.
- In assenza di opposizione delle altre parti, l’istanza di correzione dell’errore materiale relativa alla distrazione delle spese può essere accolta con compensazione delle spese del procedimento di correzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →