Cassazione Penale, Sentenza n. 23391/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per la revoca della confisca degli immobili intestati al defunto marito Cristoforo Spinelli. La ricorrente contestava la mancata motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sua richiesta di revoca avanzata in proprio (e non come chiamata all'eredità), deducendo l'inesistenza di elementi che giustificassero la confisca della sua quota e richiedendo la riconsiderazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto di confisca relativo agli immobili era stato emesso esclusivamente nei confronti di Cristoforo Spinelli (proposto) e non nei confronti della ricorrente, la quale, benché formalmente cointestataria, assume la qualità di terza interessata. Di conseguenza la valutazione da aggiornare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 riguardava solo il proposto. La Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la permanenza dei presupposti della confisca, rilevando che la pericolosità del proposto era stata accertata anche ai sensi della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (commissione abituale di delitti con produzione di profitti che costituiscono fonte di reddito). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28
Disciplina la procedura per la revoca delle misure patrimoniali di prevenzione; rinvia alle forme di impugnazione (art. 640 c.p.p.) per il ricorso avverso il provvedimento che decide sulla richiesta di revoca.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. a) e b)
Definisce la pericolosità sociale: la lettera a) riguarda la pericolosità personale, la lettera b) la sussistenza di una 'abituale commissione di delitti' che abbia generato profitti che possono costituire una fonte rilevante di reddito; nel caso la Corte ha ritenuto applicabile anche la lettera b) al proposto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Consente la riconsiderazione delle misure di prevenzione alla luce del mutato quadro normativo; tuttavia la sua efficacia è limitata alla rivalutazione della pericolosità del soggetto nei confronti del quale la misura è stata adottata (qui il proposto).
codice di procedura penale, artt. 630 e ss.; art. 640
Le forme del ricorso per cassazione previste dall'art. 640 c.p.p. si applicano al ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011, incluse le tipologie di motivi deducibili.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10
"per violazione di legge"
Non si è ritenuto applicabile il limite dell'art. 10 (che subordinerebbe il ricorso in cassazione a motivi di "violazione di legge") al ricorso contro il provvedimento di cui all'art. 28, poiché quest'ultimo è regolato dall'art. 640 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. a)
Stabilisce il termine di quindici giorni per il ricorso per cassazione (termine ritenuto applicabile al ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011).
codice di procedura penale, art. 606, comma 1
Contiene i vizi di cui si parla nel ricorso per cassazione; la Corte ha chiarito che, per il ricorso ex art. 28, non opera la limitazione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 159/2011.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Consente la condanna dell'istante al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; nella specie la somma è stata fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta esclusivamente nei confronti del "proposto" (soggetto contro cui è stata accertata la pericolosità), gli interessi dei terzi cointestatari (es. coniuge) sono valutati come terze parti: la loro pericolosità personale non incide automaticamente sulla validità della confisca disposta per il proposto.
- La sentenza della Corte costituzionale che impone la riconsiderazione delle misure di prevenzione può essere invocata per ottenere la revoca, ma la revoca sarà negata se permangono elementi che dimostrano che i reati commessi dal proposto hanno prodotto profitti che costituivano (o costituivano in un'epoca determinata) una fonte significativa di reddito (art. 1 lett. b d.lgs. n. 159/2011).
- La mera amministrazione domestica o il fatto di aver utilizzato risorse familiari (lavori in economia, dote, pensione percepita) sono, di per sé, insufficienti a dimostrare la legittimità delle fonti di acquisto degli immobili sottratti alla confisca; è necessaria prova idonea e specifica dell'origine lecita dei fondi.
- Proceduralmente, il ricorso per cassazione avverso la decisione sull'istanza di revocazione ex art. 28 è regolato dall'art. 640 c.p.p.: non è limitato ai soli motivi di "violazione di legge" e il termine per proporre il ricorso è di 15 giorni. Pertanto il ricorso può svolgere un esame ampio dei motivi ma rischia anche sanzioni per ricorsi manifestamente infondati (spese e sanzione alla Cassa delle ammende).
- In situazioni simili è strategico concentrare l'impugnazione sulla prova dell'illegittimità della confisca nei confronti del proposto (es. dimostrare che i profitti non derivano dall'attività delittuosa o che non costituivano fonte rilevante di reddito) piuttosto che limitarsi a contestare la motivazione relativa al terzo cointestatario.
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