Cassazione Civile, Ordinanza n. 07014/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale in cui il Tribunale aveva prima rigettato l’istanza di fallimento proposta da una società creditrice nei confronti di una società debitrice; la Corte d’appello, in reclamo, aveva poi riformato la decisione e disposto il rinvio al Tribunale, che aveva dichiarato il fallimento della debitrice. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che aveva rigettato il suo reclamo. Il ricorso conteneva quattro motivi di doglianza, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il dettaglio perché il ricorso viene definito in rito. La resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso, ma la Corte esamina prioritariamente un vizio processuale diverso: il mancato deposito, con il ricorso, della copia autentica e integrale della sentenza impugnata, richiesta dall’art. 369 c.p.c. Il ricorrente aveva inoltre depositato due ricorsi identici avverso la stessa decisione, che la Corte riunisce. La Corte rileva che tra i documenti telematici non era presente la copia autentica della sentenza impugnata, che il sistema aveva anche segnalato l’assenza della "Copia Provvedimento", e che non risultava alcuna istanza di rimessione in termini; inoltre, la copia non era stata depositata neppure dalla controparte. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto improcedibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici proposti contro la medesima sentenza d’appello e li ha dichiarati improcedibili per mancato deposito della copia autentica e integrale del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto superflua, rispetto a tale rilievo, l’eccezione di tardività sollevata dalla controricorrente, pur considerandola fondata in fatto. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nonché alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione è resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., che la Corte richiama quale presupposto della statuizione sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 22 l. fall.
reclamo proposto dal creditore istante ex art. 22 l. fall.
viene richiamato come base del reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento.
art. 18 l.f.
ricorso proposto avverso il rigetto del reclamo ex art. 18 l.f.
è la norma richiamata per individuare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa o il provvedimento in materia fallimentare.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
mancato adempimento ... dell'onere di deposito della copia autentica ed integrale del provvedimento impugnato
il mancato deposito della copia autentica e integrale della decisione impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla mancata contestazione della controparte.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
il cui testo continua a prevedere la sanzione dell’improcedibilità
la riforma non ha eliminato l’onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata né la relativa sanzione processuale.
art. 335 c.p.c.
disporre la riunione dei differenti ricorsi
i ricorsi identici proposti contro la stessa decisione devono essere riuniti.
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione anticipata
la decisione conforme alla proposta consente l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.
è richiamato come base del deposito di memoria della controricorrente nel procedimento accelerato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata integra una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna per responsabilità aggravata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
in favore della Cassa delle ammende ... ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
oltre alla condanna a favore della controparte, è disposta la condanna aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulter
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è onere della parte depositare, nel termine di legge, la copia autentica e integrale del provvedimento impugnato; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso anche se la controparte non la eccepisce.
- L’onere di deposito della decisione impugnata non viene meno per effetto della riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, che continua a prevedere la sanzione dell’improcedibilità.
- La segnalazione automatica del sistema telematico circa la mancanza della "Copia Provvedimento" rafforza la constatazione dell’omissione, se non risulta successivamente sanata con deposito complementare o rimessione in termini.
- Se due ricorsi identici sono proposti contro la stessa decisione, il giudice di legittimità deve disporne la riunione.
- La decisione del ricorso in conformità alla proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. può legittimare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché il mancato adeguamento alla valutazione del proponente, poi confermata, integra una forma tipizzata di abuso del processo.
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