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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 846/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 20 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, che aveva disposto l'accredito di complessivi € 2.500 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 846/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 24 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500. Il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la fissazione del termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per proporre il ricorso per ottemperanza e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni. Nel merito, ha accertato che l'inerzia del Ministero integrava violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo a carico del Ministero il relativo compenso, liquidato in € 300. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento, nominare il commissario ad acta e regolare le spese.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora in caso di persistente inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sulle somme dovute fino all'effettivo pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il decorso di 120 giorni prima dell'esecuzione forzata delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione che non dia esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo puntuale di pagamento o di facere.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'attuazione di un giudicato integra violazione dell'obbligo di conformarsi alla decisione giurisdizionale e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio o comunque specificamente fissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, ponendo a carico dell'amministrazione inottemperante il relativo compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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