Cassazione Civile, Ordinanza n. 03075/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società che aveva eseguito opere interne in uno stabilimento industriale chiese alla società di leasing proprietaria dell'immobile il pagamento del valore residuo dei lavori, sostenendo di aver operato in forza di un rapporto di subappalto con l'appaltatore principale e di non essere stata pagata. La domanda fu impostata come azione di arricchimento senza causa, assumendo che la proprietaria si fosse arricchita per l'incremento di valore dell'immobile derivante dalle opere eseguite. I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che le opere rivendicate fossero già ricomprese nel rapporto contrattuale tra la proprietaria e l'appaltatore principale, integralmente fatturato e pagato, e che quindi non vi fosse alcun arricchimento ingiustificato. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) motivazione apparente, contrasto irriducibile e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i lavori per cui chiedeva il pagamento fossero successivi al collaudo e diversi da quelli già pagati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita omessa valutazione di documenti che attesterebbero la diversità delle opere eseguite nel 2005 rispetto a quelle collaudate e fatturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado, con conseguente applicazione della regola della doppia conforme ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre il fatto allegato risultava comunque esaminato dai giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza di lavori ulteriori rispetto a quelli già compresi e pagati nel rapporto principale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si traduceva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
In caso di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o esercita poteri officiosi oltre i limiti consentiti; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando vi sia doppia conforme tra primo grado e appello, salvo che il ricorrente individui e confronti le distinte rationes facti delle due decisioni.
- La censura di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni è ammissibile solo in presenza di una reale anomalia motivazionale, non quando si contesti semplicemente la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio; è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile se il vantaggio patrimoniale del convenuto deriva da un rapporto contrattuale già esistente e già remunerato, anche quando l'attore rimanga insoddisfatto nei confronti del proprio diretto debitore.
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