Cassazione Penale, Sentenza n. 2125/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alla Bonfanti, esercente l'attività di revisore contabile, è stato contestato di aver ottenuto il 6 maggio 2020 un finanziamento di €25.000 dalla filiale MPS di Commessaggio (Mantova) assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI presentando, il 23 aprile 2020, autocertificazioni e documenti di reddito falsi (dichiarati €109.680 per il 2018 mentre i redditi reali erano €22.349 e nessuna dichiarazione presentata). Il G.I.P. aveva riqualificato l'ipotesi originaria di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), emettendo sequestro preventivo finalizzato alla confisca del finanziamento e/o beni per equivalente. Bonfanti ha impugnato denunciando (i) difetto di competenza territoriale (sede del gestore del Fondo a Roma), (ii) erronea qualificazione della garanzia come "erogazione" assimilabile a finanziamento pubblico e quindi erronea applicazione dell'art. 316-ter c.p., e (iii) insussistenza di profitto confiscabile in quanto si tratterebbe di prestito da restituire e non di profitto illecito fino a eventuale inadempimento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la riqualificazione del fatto nell'art. 316-ter cod. pen. e ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione. Motivazione principale: la garanzia concessa dal Fondo Centrale, seppur non costituisca erogazione diretta di denaro da parte dello Stato, rappresenta un valore economico pubblico (aiuto pubblico) che agevola e rende possibile l'erogazione del finanziamento bancario; quando la garanzia è concessa automaticamente e gratuitamente sulla base di autocertificazioni (come previsto dal decreto Liquidità) la banca eroga il finanziamento senza attendere accertamenti sostanziali, per cui la mendace autocertificazione integra l'indebita percezione dell'erogazione. Sulla competenza territoriale la Corte ha confermato Mantova quale luogo di consumazione del reato (luogo in cui si è perfezionato il mutuo e dove la garanzia si è concretamente realizzata ai sensi della normativa). Sul profitto confiscabile la Corte ha ritenuto che il profitto del reato coincida con l'intero importo del finanziamento indebitamente ottenuto (€25.000), indipendentemente dal fatto che il contratto imponga obblighi di restituzione; l'attivazione della garanzia e l'eventuale esborso del Fondo rilevano solo ai fini del danno subito dal Fondo, non per l'esistenza del profitto illecito.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: fattispecie residuale rispetto alla truffa aggravata per erogazioni pubbliche; punisce il conseguimento indebito di contributi/finanziamenti/mutui agevolati e altre erogazioni senza che sussista necessariamente l'induzione in errore dell'ente erogatore (quando l'erogazione è concessa sulla base di autocertificazione).
art. 640-bis cod. pen.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: norma specialmente volta a punire la condotta fraudolenta che induce in errore l'ente erogatore con conseguente indebita concessione/erogazione di contributi o finanziamenti pubblici; richiede l'elemento dell'induzione in errore.
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("decreto Liquidità"), art. 13, lett. m)
in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo
Ha introdotto una procedura automatica e gratuita di concessione della garanzia che legittima l'erogazione del credito da parte della banca sulla base di autocertificazioni, rendendo possibile la configurabilità del reato 316-ter in caso di autocertificazioni mendaci.
legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40
Ha modificato alcuni parametri (plafond e limiti massimi) ma ha mantenuto la procedura di concessione della garanzia basata sull'autocertificazione, senza introdurre obblighi di approfondimento da parte del soggetto finanziatore prima dell'erogazione.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 47 e artt. 75-76 richiamati)
Disciplina l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive; le dichiarazioni rese ai sensi di tali disposizioni costituiscono il presupposto formale per l'accesso alla garanzia e la loro falsità integra la condotta rilevante ai fini dell'art. 316-ter ove la procedura comprenda la presa d'atto automatica delle autocertificazioni.
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (istitutiva del Fondo Centrale di Garanzia PMI)
Istituisce il Fondo centrale di garanzia per le PMI, la cui garanzia può essere qualificata come misura pubblica di aiuto finalizzata a favorire l'accesso al credito.
legge 27 dicembre 2013, n. 143 (Sistema Nazionale di Garanzia)
Inserisce il Fondo in un più ampio Sistema Nazionale di Garanzia, enfatizzando la natura pubblica e finalistica dell'intervento di garanzia quale strumento di aiuto finanziario pubblico.
Massime di principio
- Quando una garanzia pubblica è concessa automaticamente e gratuitamente sulla base di autocertificazioni, la mendace autocertificazione può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), anche se la somma è formalmente erogata da una banca privata.
- La differenza tra art. 316-ter e art. 640-bis è essenziale: 316-ter punisce l'indebita percezione senza necessità di aver indotto in errore l'ente erogatore (ad es. erogazioni automatiche su autocertificazione); 640-bis richiede l'elemento dell'inganno dell'ente erogatore.
- Il luogo di consumazione del reato si individua dove si è perfezionato il conseguimento dell'erogazione (es. filiale che ha erogato il mutuo), per cui la competenza territoriale può essere quella della sede di erogazione del finanziamento anche se il gestore del Fondo ha sede altrove.
- Il profitto confiscabile può coincidere con l'intero importo del finanziamento indebitamente ottenuto quando l'accesso al finanziamento è stato possibile solo grazie alla falsa attestazione di requisiti essenziali; l'obbligo contrattuale di restituzione non esclude la natura di profitto illecito al momento dell'indebita percezione.
- Per valutare il rischio penale in operazioni di aiuti pubblici basati su autocertificazione, verificare: (i) se la procedura prevede concessione automatica senza accertamenti prima dell'erogazione; (ii) se la falsa dichiarazione riguardi requisiti essenziali per l'ammissione al beneficio; (iii) se il vantaggio ottenuto sia direttamente collegabile alla falsa dichiarazione.
- La revoca o l'attivazione della garanzia (e l'eventuale esborso del Fondo) rilevano soprattutto ai fini del danno per l'ente pubblico, mentre l'indebito arricchimento del percettore si considera realizzato al momento dell'effettivo conseguimento del finanziamento.
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