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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00165/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organi forensi)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, sanzionato con la radiazione per avere, secondo l'incolpazione, tentato di costringere una persona a versare una somma di denaro minacciando la diffusione di fotografie compromettenti, fatti collegati anche a una vicenda penale conclusa con condanna e successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 34778/2021, avevano già respinto il ricorso dell'incolpato avverso la decisione del CNF. Con il presente ricorso per revocazione l'interessato deduceva due errori di fatto: primo, che la Corte avrebbe omesso di decidere sulla censura relativa al criterio di individuazione della disciplina della prescrizione disciplinare, sostenendo che dovesse applicarsi il principio del tempus regit actum e che, essendo il procedimento stato aperto nel 2014, dopo la riforma del 2012, la prescrizione fosse maturata; secondo, che la Corte non avrebbe rilevato una nullità assoluta del procedimento disciplinare, perché instaurato e proseguito prima della formazione del giudicato penale nel 2016. In subordine, il ricorrente chiedeva la rimessione della causa alla pubblica udienza, la rimessione alle Sezioni Unite in diversa composizione e sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. per asserita lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis c.p.c. Con riferimento alla revocazione, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non denunciava un vero errore di fatto, ma tendeva a contestare la ricostruzione giuridica data dalla precedente sentenza sulla prescrizione disciplinare; il secondo perché la dedotta nullità del procedimento disciplinare non era configurabile, essendo irrilevante ai fini revocatori la mera circostanza che il procedimento fosse stato iniziato prima del giudicato penale, e non risultando allegata una concreta prosecuzione invalida del procedimento in violazione dell'obbligo di sospensione. In conclusione il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, oggettiva, immediatamente rilevabile dagli atti e decisiva; non può consistere in errori di diritto o di valutazione giuridica.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il rito camerale non partecipato per la delibazione di ammissibilità della revocazione è ritenuto compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, con facoltà delle parti di depositare memoria scritta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide applicando una norma diversa da quella invocata dalla parte, purché la domanda o censura sia stata comunque esaminata.

  • art. 36, comma 6, L. n. 247 del 2012

    Nel precedente giudizio veniva invocata la sua applicazione alla disciplina disciplinare, ma la Corte ha escluso la denunciata omissione di pronuncia.

  • art. 56, comma 1, L. n. 247 del 2012

    La norma non opera retroattivamente ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare.

  • art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Per gli illeciti disciplinari costituenti anche reato, la prescrizione decorre dal momento in cui l'azione disciplinare può essere esercitata, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

  • art. 44 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Quando il procedimento disciplinare riguarda fatti costituenti anche reato, esso è collegato all'esito del processo penale e non può essere iniziato prima del giudicato penale, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 38 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Serve a distinguere i fatti punibili solo in sede disciplinare da quelli che costituiscono anche reato, ai fini del decorso della prescrizione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale ricorre solo nei casi in cui la decisione penale costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile o vi sia espressa previsione di legge.

  • art. 653 c.p.p.

    Il mutamento della sua disciplina non è stato ritenuto idoneo a modificare il regime richiamato dalla giurisprudenza in materia disciplinare forense.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto alla pubblica udienza non ha carattere assoluto e può subire deroghe per ragioni obiettive e razionali, specie in procedimenti di legittimità su questioni di diritto.

  • art. 24 Cost.

    La scelta legislativa del contraddittorio cartolare nel rito camerale è stata ritenuta non lesiva del diritto di difesa, anche per la possibilità di memorie scritte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità dell'art. 380-bis c.p.c.; la Corte ne ha escluso la violazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità, in rapporto all'art. 6 CEDU; la Corte ha escluso il contrasto.

  • art. 107 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità dell'art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di costituzionalità dell'art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha escluso l'irragionevolezza della disciplina.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la Corte abbia omesso di percepire un fatto processuale o un dato documentale incontestato, non quando si contesti l'interpretazione giuridica dei motivi di ricorso o la motivazione adottata.
  • La revocazione delle sentenze della Cassazione non può essere utilizzata per censurare errori di diritto, omessa o errata valutazione delle argomentazioni difensive o diversa qualificazione giuridica della censura esaminata; in tali casi manca un errore di fatto revocatorio.
  • In tema di disciplina forense, per gli illeciti che costituiscono anche reato la prescrizione dell'azione disciplinare decorre, in linea di principio, dal momento in cui il potere punitivo può essere esercitato, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale rilevante.
  • Nel procedimento disciplinare forense, la mancata sospensione o il suo andamento in pendenza del processo penale non integra di per sé una nullità deducibile in revocazione, se non è allegata e dimostrata una concreta violazione del modello legale del procedimento e dei suoi effetti.
  • Il rito camerale non partecipato previsto per la delibazione dell'ammissibilità della revocazione in Cassazione è compatibile con il diritto di difesa e con il principio di pubblicità dell'udienza, purché le parti possano interloquire per iscritto e la decisione riguardi questioni di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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