Cassazione Civile, Ordinanza n. 33169/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, richiesti dall'INPS a una professionista per l'attività svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando prescritti i contributi, ritenendo tardiva la richiesta dell'INPS perché il termine di pagamento sarebbe scaduto il 16.6.2010 e la richiesta era stata ricevuta il 30.6.2015. Aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi valesse a sospendere la prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, in assenza di prova di un occultamento doloso del credito, essendo stato comunque indicato il reddito lordo. L'INPS ha impugnato per violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, delle norme sui termini di versamento e sulla prescrizione, sostenendo che il termine di pagamento era stato differito al 6.7.2010 dal d.P.C.M. richiamato e che, quindi, non era maturata la prescrizione quando fu notificato l'avviso di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il differimento dei termini di pagamento disposto dal d.P.C.M. 12.5.2011 incide anche sui contributi dovuti da chi esercita attività economiche oggetto di studi di settore, e che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2010 invece che dal 6.7.2010, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti e gli altri soggetti ivi indicati.
d.P.C.M. 12.5.2011
Rileva ai fini del differimento del termine di pagamento dei contributi, con spostamento della scadenza al 6 luglio.
art. 2935 c.c.
La Corte lo richiama nel quadro della decorrenza della prescrizione, che in materia contributiva si collega alla scadenza del pagamento.
art. 2941 c.c., n. 8
La mancata compilazione del quadro RR non è di per sé sufficiente a sospendere la prescrizione senza prova dell'occultamento doloso del credito.
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
Concorre, nel combinato disposto richiamato dalla Corte, a fondare il differimento dei termini di pagamento.
art. 17 d.P.R. n. 435 del 2001
È evocato dall'INPS nel ricorso come norma sui termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
Attribuisce fondamento normativo al potere di modificare con d.P.C.M. i termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento dei termini di pagamento disposto da un d.P.C.M. adottato in base alla legge incide anche sulla decorrenza della prescrizione contributiva, quando il decreto si riferisca alla platea dei contribuenti interessati dall'attività economica considerata.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non determina automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8: occorre la prova di un occultamento doloso del credito da parte del debitore.
- Quando il giudice di merito si discosta da un orientamento di legittimità consolidato sulla decorrenza della prescrizione e sui termini di pagamento, la sentenza è suscettibile di cassazione con rinvio.
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