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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02061/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo delle quote societarie, deducendo: (i) violazione dei termini processuali a pena di inefficacia (art. 324 commi 3 e 5; artt. 309 commi 9 e 10 c.p.p.), sostenendo che la decisione del Tribunale sarebbe intervenuta tardivamente rispetto alla prima ricezione degli atti; (ii) vizio di motivazione per manifesta carenza/mera apparenza, in particolare in relazione alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive sulla inconsistenza dell'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e della contestata truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: in materia di riesame di misure cautelari reali il termine di cui all'art. 324, comma 3 c.p.p. ha natura meramente ordinatoria; il termine perentorio rilevante è quello di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene completa la trasmissione degli atti; nella vicenda gli atti completi e leggibili sono pervenuti il 14 luglio e la decisione è stata adottata il 18 luglio, con presenza del difensore in udienza senza eccezioni rilevate. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché consisteva in una generica lamentela di scarsa persuasività della motivazione (denuncia di contraddittorietà/illogicità), che non rientra nella nozione di "violazione di legge" esperibile in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; inoltre la questione della non decisività degli elementi difensivi era stata affrontata dal Tribunale e il ricorrente non ha efficacemente impugnato la ragione di inammissibilità (reiterazione di istanza già decisa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p., commi 3 e 5

    Nel procedimento di riesame contro provvedimenti di sequestro preventivo il termine previsto dal comma 3 è meramente ordinatorio; non determina automaticamente inefficacia della misura in caso di superamento, diversamente da termini perentori previsti per misure personali.

  • art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e 10

    Le disposizioni che prevedono termini perentori (in particolare il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti nel riesame delle misure personali) non sono applicabili al riesame delle misure reali; il rinvio operato dall'art. 324, comma 7, ai contenuti dell'art. 309, comma 10, va inteso alla formulazione originaria e non recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015 relative al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace.

  • art. 611 c.p.p., comma 1

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 611 c.p.p. per mancata richiesta delle parti di presenziare all'udienza camerale.

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Il ricorso per cassazione è esperibile per le ipotesi tassative previste dall'art. 325; la nozione di "violazione di legge" cui si riferisce il rimedio non comprende la semplice valutazione di scarsa persuasività della motivazione di merito.

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Per censurare la motivazione in termini di contraddittorietà o illogicità manifesta è necessario l'apposito motivo previsto dalla lett. e) dell'art. 606; la generica lamentela di insufficiente persuasività non può essere convertita in vizio di legge ai fini dell'art. 325.

  • art. 616 c.p.p.

    A fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso la Corte ha pronunciato condanna alle spese e, ravvisando colpa nella proposizione di impugnazione fuori dei casi previsti dalla legge, ha disposto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (equo importo determinato in euro 3.000).

Massime di principio

  • Nel riesame di misure cautelari reali (sequestro preventivo) i termini indicati dall'art. 324 c.p.p. sono ordinatori; il termine perentorio di dieci giorni per la decisione decorre dal momento in cui il Tribunale ritiene di avere acquisito gli atti completi e leggibili.
  • La trasmissione frazionata degli atti giustifica che il decorso del termine perentorio inizi dalla completezza effettiva del fascicolo acquisito dal Tribunale.
  • La mera lamentela di scarsa persuasività o di contraddittorietà non costituisce automaticamente "violazione di legge" esperibile in cassazione: le doglianze sulla motivazione devono essere inquadrate nei motivi specifici ammessi (art. 606 c.p.p., lett. e) per poter essere esaminate in sede di legittimità).
  • Il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti con riferimento agli elementi concreti disponibili, indicando le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria senza anticipare il giudizio di responsabilità; tuttavia la valutazione sulla consistenza degli indizi non può essere trasformata in un controllo di merito in cassazione.
  • Le istanze reiterate o manifestamente aspecifiche possono essere dichiarate inammissibili per preclusione; la difesa deve curare la specificità e la tempestività delle doglianze per evitare sanzioni (spese e ammende).

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