Cassazione Penale, Ordinanza n. 35741/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi 3 di arresto per trasporto abusivo di rifiuti ferrosi. Il ricorso censurava, da un lato, la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse errata e che le risultanze probatorie dovessero essere lette in modo diverso; dall'altro, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che entrambe le doglianze mirano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la motivazione di merito era già adeguata e razionale, fondandosi sugli accertamenti dei Carabinieri che avevano riscontrato il trasporto abusivo di circa 970 kg di rifiuti ferrosi e circostanze fattuali incompatibili con la tesi difensiva del mero passaggio occasionale sul veicolo. Quanto al 131-bis, la Corte richiama la significativa quantità di materiale trasportato come elemento ostativo alla particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati sia il motivo sulla responsabilità penale, perché volto a sollecitare una diversa lettura delle prove rispetto a quella già logicamente argomentata dai giudici di merito, sia il motivo sulla particolare tenuità del fatto, già esaminato e motivatamente escluso in appello per la rilevante quantità di rifiuti trasportati (970 kg). Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006
integra la fattispecie di gestione/trasporto abusivo di rifiuti per cui è stata confermata la condanna; il fatto concreto consisteva nel trasporto abusivo su furgone di rifiuti ferrosi.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione della significativa quantità del materiale trasportato, ritenuta incompatibile con la particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo, ma il ricorso è stato scrutinato nei limiti del giudizio di legittimità, con inammissibilità delle doglianze che tendevano a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e adeguata, fondata su elementi istruttori specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di un dato fattuale di significativa consistenza offensiva, quale la rilevante quantità del materiale oggetto della condotta.
- Quando il motivo di ricorso ripropone questioni già affrontate dalla sentenza impugnata senza evidenziare vizi logici o giuridici, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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