Cassazione Penale, Ordinanza n. 28718/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dalla Corte di appello alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia in ordine alla determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono formulate in modo del tutto astratto e generico, senza l'indicazione dei necessari dati di fatto per consentirne la verifica, con conseguente difetto di specificità del motivo.
Norme richiamate
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata a fondamento della condanna, relativa alla gestione illecita di rifiuti.
art. 256-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata a fondamento della condanna, relativa alla gestione illecita di rifiuti mediante attività di combustione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure generiche e astratte, prive dell'indicazione dei dati di fatto necessari a consentire il controllo di legittimità.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: non è sufficiente denunciare violazione di legge o vizio di motivazione in termini assertivi, ma occorre confrontarsi con la decisione impugnata e indicare puntualmente gli elementi fattuali e giuridici rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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