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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31284/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992, sostenendo di trovarsi nella medesima situazione dei contribuenti ammessi al beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 per i soggetti residenti in Sicilia colpiti dagli eventi sismici del 1990. L'Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e degli artt. 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990. Secondo l'Ufficio, il rimborso non avrebbe dovuto essere riconosciuto al contribuente che non aveva eseguito direttamente il versamento delle imposte nelle annualità considerate, poiché il beneficio sarebbe spettato solo ai soggetti "obbligati al versamento ex lege", non ai percettori di redditi assoggettati a ritenuta dal sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rimborso d'imposta previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 spetta non solo al sostituto d'imposta che abbia materialmente effettuato il versamento, ma anche al percipiente titolare di redditi di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale sottostante alla sostituzione d'imposta. Ha inoltre richiamato l'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, quale conferma della legittimazione anche dei titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato precisato che, essendo il ricorso dell'Agenzia rigettato, nulla era dovuto in ordine al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    90% delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992

    la disposizione è stata letta nel senso di consentire il beneficio anche a chi chieda la restituzione di quanto già versato, non solo a chi debba ancora definire la propria posizione con versamento ridotto al 10%.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    il rimborso d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento sia dal percipiente assoggettato a ritenuta.

  • art. 16-octies d.l. 24 giugno 2017, n. 91, conv. con modif. dalla l. 3 agosto 2017, n. 123

    è richiamato come conferma della legittimazione dei titolari di redditi di lavoro dipendente a ottenere il rimborso delle ritenute subite e come norma incidente sulle modalità di esecuzione del rimborso.

  • artt. 1 e 3 ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990

    sono invocati dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva, ma il ricorso è ritenuto infondato.

Massime di principio

  • In materia di benefici fiscali connessi a eventi sismici, la legittimazione al rimborso non va limitata al solo soggetto che abbia materialmente eseguito il versamento, quando il prelievo sia avvenuto nell'ambito di un rapporto unitario di sostituzione d'imposta.
  • Il percipiente di redditi di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta può chiedere il rimborso delle somme indebitamente trattenute se la disciplina agevolativa è costruita in funzione del rapporto d'imposta sostanziale e non della sola soggettività del versante materiale.
  • Una norma successiva che disciplini le modalità di esecuzione del rimborso può essere valorizzata come conferma interpretativa della platea dei beneficiari, se include espressamente i titolari dei redditi colpiti dalle ritenute.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una lettura restrittiva del beneficio fiscale è infondato quando la giurisprudenza consolidata abbia già chiarito che il regime agevolativo si estende anche ai contribuenti che hanno già versato integralmente l'imposta o l'hanno subita tramite sostituto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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