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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36870/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico privo di specificità e meramente riproduttivo di doglianze già formulate, senza effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Dal testo emerge un solo motivo di impugnazione, ma la Corte di cassazione lo qualifica come generico e totalmente reiterativo, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di appello aveva valorizzato, ai fini della valutazione della gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato, le modalità della condotta: l'ingresso nel negozio della persona offesa, le minacce pronunciate anche alla presenza di terzi, i riferimenti minacciosi alla moglie della vittima e alle sue abitudini di vita tramite messaggi WhatsApp, elementi ritenuti sintomatici di personalità aggressiva e violenta e di spavalderia radicata in pregresse esperienze malavitose. Il ricorrente non ha realmente censurato tale apparato argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.

    Il contesto fattuale evoca minacce pronunciate nei confronti della persona offesa, ma il testo non riporta espressamente la qualificazione giuridica del reato; la norma non è indicata testualmente nella sentenza.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte o che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La critica alla decisione di merito deve essere puntuale e misurarsi con gli argomenti decisivi posti a base della sentenza di appello; la mera ripetizione di doglianze generiche non consente l'accesso al controllo di legittimità.
  • Ai fini della valutazione della gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato, il giudice di merito può valorizzare le modalità concrete della condotta, incluse le minacce rivolte alla persona offesa in luoghi pubblici o alla presenza di terzi e gli ulteriori comportamenti intimidatori comunicati anche tramite messaggistica.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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