Sentenza n. 124/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto datato 22/1/2022, con n. prot. -OMISSIS- del 23/2/2022, notificato con pec del 23/2/2022, con cui il Questore della Provincia di Cosenza, vista l'istanza del 5/1/2022 presentata dall'odierno istante, (con cui veniva richiesta “la restituzione del porto d'armi per uso caccia nr -OMISSIS-, rilasciato il 29/6/2016 e ritirato in via cautelare in data 29/6/2019 ovvero la revoca del diniego alla detenzione delle armi e al rilascio del porto d'armi”, e allegata la sentenza di assoluzione piena per insussistenza dei fatti a quest'ultimo ascritti e che avevano determinato i provvedimenti amministrativi suindicati), procedeva a rigettarla senza una corretta istruttoria e non adottando un percorso logico-motivazionale coerente con la documentazione allegata; - nonché, del presupposto provvedimento n. -OMISSIS- DEL 25/7/2019 di revoca del porto d'armi uso caccia, emesso dalla Questura di Cosenza; - nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di restituzione del porto d'armi per uso caccia e revoca della relativa licenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Questore ha respinto l'istanza di restituzione del porto d'armi per uso caccia, nonché il precedente provvedimento di revoca della licenza. Gli atti erano stati adottati a seguito di una denuncia per fatti di violenza presentata dalla persona offesa, nell'ambito di una situazione di conflittualità tra coniugi separati. Il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste. L'unico motivo dedotto consisteva nell'eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria: secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe valorizzato indebitamente il clima di litigiosità familiare senza considerare adeguatamente la sentenza assolutoria, che avrebbe dovuto confermare la sua affidabilità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenzione di armi, subordinata alla piena e completa affidabilità del soggetto e alla mancanza di dubbi, anche prognostici, per l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività. L'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può fondare il giudizio di non affidabilità anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di dimostrare un abuso delle armi o una pericolosità sociale. La conflittualità familiare, considerata nella sua oggettività, può costituire un valido indice preventivo di rischio e giustificare la revoca o il diniego della licenza, indipendentemente dall'attribuzione di responsabilità per tale conflittualità. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato aveva esaminato la sentenza assolutoria e aveva ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse privato alla restituzione della licenza, valorizzando la persistente conflittualità tra i coniugi e il livello di acredine emerso dagli atti. Il giudice ha ritenuto adeguate l'istruttoria e la motivazione, escludendo irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha disciplinato la trattazione dell'udienza straordinaria da remoto, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenere armi; il suo rilascio o mantenimento presuppone una valutazione positiva e completa dell'affidabilità del titolare, tale da escludere ragionevoli dubbi circa il buon uso dell'arma e i rischi per la sicurezza collettiva.
- L'autorità di pubblica sicurezza può revocare o negare il porto d'armi sulla base di una valutazione discrezionale e preventiva dell'affidabilità del soggetto, senza dover dimostrare né una condanna penale, né una situazione di pericolosità sociale, né un concreto abuso delle armi.
- Una situazione oggettiva di persistente conflittualità familiare può costituire, anche indipendentemente dall'accertamento della responsabilità per i fatti che l'hanno originata, un indice idoneo a giustificare il diniego o la revoca del porto d'armi.
- La sentenza penale di assoluzione non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di adottare o mantenere un provvedimento interdittivo in materia di armi, quando l'Amministrazione esamini adeguatamente l'esito penale e motivi autonomamente, in chiave preventiva, il rischio derivante dalla situazione complessiva di conflittualità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza resta escluso quando l'istruttoria e la motivazione siano congrue e non emergano irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
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