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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 827/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge in quanto, pur essendosi il Di Meglio sottoposto alla prima prova alcolimetrica (valore 0,92 g/l) e avendo poi rifiutato la seconda prova, non poteva essere ritenuto colpevole del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett. b) C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) bensì del reato previsto dall'art.186, comma 7 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici). In via distinta veniva poi prospettata la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art.131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: il rifiuto di eseguire la seconda delle due prove previste per l'accertamento alcolimetrico integra il reato di cui all'art.186, comma 7 C.d.S. e non può fondare la condanna per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), posto che l'iter di accertamento consta di due prove che devono essere completate. La Corte ha inoltre escluso il concorso apparente tra le due fattispecie, riconoscendone l'autonomia. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio in diversa composizione. Sulla questione della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. la Corte non ha pronunciato una statuizione di merito, essendo deciso l'annullamento per la violazione di legge sopra indicata.

Norme richiamate

  • art.186 comma 2 lett. b) Codice della Strada

    La norma sanziona la guida in stato di ebbrezza; secondo la Corte non può essere applicata sulla base di una sola prova spirometrica quando la procedura normativa prevede due prove da effettuarsi in successione

  • art.186 comma 7 Codice della Strada

    La norma punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici; la Corte interpreta che il rifiuto di completare la seconda delle due prove richieste rientra nella fattispecie del comma 7

  • art.131-bis codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; è stata invocata dalla difesa ma la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito, avendo deciso l'annullamento per motivo procedurale/sostanziale diverso

Massime di principio

  • Se l'accertamento alcolimetrico è strutturato in due prove, il rifiuto di eseguire la seconda prova costituisce rifiuto di sottoporsi all'accertamento (art.186, comma 7 C.d.S.) e non automaticamente una prova sufficiente per la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2).
  • Una singola prova non completata dall'iter previsto dalla legge in genere non può fondare una condanna per guida in stato di ebbrezza; il PM deve dimostrare il tasso alcolemico secondo le modalità normative o ricorrere ad altri elementi probatori (sintomi, esami clinici).
  • Le fattispecie di cui all'art.186 comma 2 e comma 7 sono autonome: non possono essere semplicemente fondate l'una sull'altra né configurare automaticamente un concorso apparente senza adeguata motivazione.
  • Se il giudice di merito sceglie una delle ipotesi alternative, deve motivare specificamente perché i requisiti normativi della fattispecie ritenuta sussistono, soprattutto quando la legge richiede una precisa procedura di accertamento.
  • L'eccezione di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) va valutata separatamente; l'annullamento per vizio di applicazione della norma sull'accertamento comporta il rinvio del giudizio e la possibile nuova valutazione anche di questa causa di non punibilità.

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