Cassazione Penale, Sentenza n. 33716/2025 del 14/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un presunto errore materiale nell'ordinanza di consegna temporanea del mandato di arresto europeo: sostiene che la consegna sarebbe stata disposta per la partecipazione a tutte le udienze del processo belga e non soltanto per le udienze calendarizzate nel mese di marzo; perciò avrebbe subito una lesione del diritto di difesa, del giusto processo (art. 6 CEDU), dei principi di proporzionalità, mutuo riconoscimento e concentrazione dei processi, nonché delle norme europee e direttive citate (Trattato di Lisbona, Carta dei diritti fondamentali, decisione quadro 2002/584/CE recepita dalla legge n.69/2005, direttiva 948/2009, artt. 5 T.U.E., 6,7,52 CDFUE, artt. da 5 a 8 Convenzione EDU e direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/363/UE). L'errore materiale, secondo il ricorrente, avrebbe imposto una contumacia involontaria e impedito la difesa personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la precedente decisione della Corte (sent. n. 27654 del 9/7/2024) che aveva già dichiarato inammissibile analogo gravame e ritenuto manifestamente infondati i motivi ora riproposti. La Corte ha qualificato la nuova deduzione come tentativo di instaurare un non consentito 'quarto grado di giudizio' e ha rilevato che la questione era incompatibile con il consenso del ricorrente alla consegna temporanea (richiesta dallo Stato emittente per il periodo specificato) e non era stata dedotta in sede di appello. Inoltre la questione della pendenza di procedimenti paralleli è stata ritenuta non decidibile nella procedura di consegna, dovendo essere sollevata davanti alle autorità competenti dei procedimenti interessati. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il ricorrente invocava la violazione del diritto a un processo equo e della partecipazione personale. La Corte ha ritenuto tali censure già esaminate e manifestamente infondate nel precedente pronunciamento, quindi non rilevanti per riesaminare l'ordinanza di consegna temporanea.
Trattato di Lisbona
Richiamato in riferimento ai principi di cooperazione giudiziaria e mutuo riconoscimento; la Corte ha comunque ritenuto che la delimitazione temporale operata dallo Stato emittente rientri nella discrezionalità dello stesso e sia vincolante per la decisione di consegna.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza)
Invocata dal ricorrente per profili di tutela dei diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto le questioni già valutate e non idonee a rendere ammissibile il ricorso.
Decisione quadro 2002/584/CE (mandato di arresto europeo)
recepita dalla legge n. 69 del 2005
Strumento normativo di riferimento per la consegna: la Corte ha osservato che lo Stato emittente ha fissato temporalmente la consegna e che la Corte territoriale non poteva estendere il periodo oltre quanto richiesto.
Direttiva 948/2009
Citata dal ricorrente tra le fonti di tutela procedurale; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo potesse modificare la valutazione dell'ammissibilità, trattandosi di questioni già decise o non esperibili nella procedura di consegna.
Trattato sull'Unione Europea (T.U.E.)
Richiamato in relazione ai principi di attribuzione e rispetto della sussidiarietà; la Corte ha ribadito la discrezionalità dello Stato emittente nel delimitare la richiesta temporanea.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (C.D.F.U.E.)
Invocata per profili di diritti fondamentali e limiti all'esecuzione; la Corte ha ritenuto le censure già affrontate e manifestamente infondate nel precedente giudizio.
Direttive europee procedurali (2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, 2016/363/UE)
2010/64/UE; 2012/13/UE; 2013/48/UE; 2016/363/UE
Richiamate per profili di informazione degli imputati, assistenza legale e traduzione; la Corte ha ritenuto che l'uso di tali invocazioni non superasse l'ostacolo dell'ammissibilità, atteso che le medesime questioni erano già state esaminate e non potevano essere rinnovate attraverso un'asserita correzione di errore materiale.
Massime di principio
- Non è consentito usare la deduzione di un 'errore materiale' come stratagemma per ottenere un nuovo riesame completo della decisione: questioni già decise dalla Corte possono rendere il ricorso inammissibile.
- Il consenso del ricorrente a una consegna temporanea delimita la possibile impugnazione: se lo Stato emittente ha specificato un periodo temporale, la corte esecutrice non può ampliarlo oltre quanto richiesto.
- Le questioni relative a procedimenti paralleli o alla concentrazione dei processi devono essere sollevate davanti alle autorità competenti dei procedimenti interessati e non possono normalmente essere decise nella procedura di consegna.
- Richiami generici a principi europei o direttive non bastano se le stesse questioni sono già state esaminate e dichiarate manifestamente infondate: è necessario porre specifici e nuovi profili di illegittimità non già trattati.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o reiterato è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie, anche se non si assume colpa grave nella proposizione dell'atto.
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