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Sentenza

Sentenza n. 11929/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data 26 NOVEMBRE 2024, n. Registro Ufficiale 47357 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Salvatore Alberto Antonio Disca, nato il 10/12/1968 a Niscemi (CL) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/12/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 11009 del 29 aprile 2022, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202500739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha respinto la domanda di riconoscimento di un corso frequentato in Spagna, denominato corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. L’Amministrazione ha ritenuto che l’attestato fosse un mero titolo proprio, non ufficiale e non abilitante in Spagna, non riconducibile ai titoli richiesti dalla direttiva 2005/36/CE; ha inoltre rilevato differenze tra il percorso spagnolo e quello italiano disciplinato dal D.M. 30 settembre 2011, con riguardo al sostegno educativo e didattico, ai laboratori distinti per grado scolastico, al tirocinio, ai crediti formativi e alle modalità di svolgimento anche blended. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, omessa valutazione effettiva della formazione e dell’esperienza acquisite, erronea rilevanza attribuita alla distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali, mancata sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia e illegittima omessa previsione di misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la domanda anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto illegittimo il rilievo secondo cui il ricorrente non sarebbe abilitato in Spagna e non possiederebbe un titolo ufficiale: l’assenza di un titolo abilitante nello Stato d’origine non esonera l’autorità italiana dal valutare concretamente diplomi, attestati, competenze ed esperienza dell’interessato e dal confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. La valutazione ministeriale è stata giudicata meramente formale, perché basata su differenze nominali e sul richiamo astratto ai requisiti del D.M. 30 settembre 2011, senza considerare adeguatamente la documentazione relativa a un corso di 1500 ore, con 1200 ore teoriche e 300 pratiche, e la sovrapposizione tra numerose materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano. È stata inoltre ritenuta illegittima la mancata considerazione di misure compensative: anche in presenza di differenze sostanziali e dell’assenza di un titolo abilitativo, l’Amministrazione deve valutare se tali differenze possano essere colmate mediante ulteriori attività didattiche, laboratoriali o di tirocinio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare le competenze professionali acquisite dall’interessato e di confrontarle con quelle richieste dalla normativa nazionale.

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ... riconosce ... le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri ... e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione

    La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri per l’accesso e l’esercizio della stessa professione.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante

    Il riconoscimento produce l’effetto di consentire l’accesso alla stessa professione nello Stato ospitante alle medesime condizioni previste per i cittadini di quest’ultimo.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La disposizione è richiamata con riguardo al riconoscimento dei titoli di formazione prescritti dallo Stato membro d’origine per l’accesso e l’esercizio della professione; tuttavia, la sua applicazione non esclude la valutazione comparativa delle competenze nei casi non integralmente ricompresi nel regime della direttiva.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, quando emergano differenze tra la formazione dell’interessato e quella richiesta nello Stato ospitante, l’imposizione di misure compensative per colmare le carenze formative.

  • art. 1 d.lgs. 206/2007

    Recepisce nell’ordinamento nazionale la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale norma nazionale corrispondente all’effetto del riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di rigetto, impugnato quale atto connesso al diniego.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno; le relative prescrizioni costituiscono parametro per la comparazione, ma non possono essere applicate in modo meramente formale senza valutare concretamente la formazione estera.

  • l. 517/1977

    È richiamata per descrivere la funzione dell’insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’assenza di un titolo abilitante o ufficialmente riconosciuto nello Stato d’origine non consente all’autorità dello Stato ospitante di respingere automaticamente la domanda: occorre valutare concretamente l’insieme dei diplomi, attestati, competenze ed esperienze dell’interessato e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve essere effettivo, analitico e sostanziale; non è sufficiente fondare il diniego su differenze terminologiche, sulla diversa denominazione del sostegno o sul mancato riscontro formale di singoli elementi del percorso, senza esaminare la durata, i contenuti, le attività teoriche e pratiche e la sovrapposizione delle materie.
  • La distinzione tra titolo proprio e titolo ufficiale, ovvero tra titolo non abilitante e titolo abilitante nello Stato d’origine, non è di per sé dirimente ai fini del riconoscimento: il titolo deve essere valutato nell’ambito della comparazione complessiva delle competenze professionali documentate.
  • Quando la comparazione evidenzi una corrispondenza parziale o differenze sostanziali, l’Amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative, eventualmente consistenti in ulteriori ore di didattica, laboratorio o tirocinio; la sola esistenza di differenze formative non giustifica il rigetto automatico.
  • Il timore di una disparità di trattamento rispetto ai cittadini che abbiano seguito il percorso formativo nazionale non giustifica il diniego senza esame delle misure compensative, che possono colmare le differenze e preservare l’equivalenza sostanziale delle competenze richieste.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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