Sentenza n. 1055/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21/07/2025 recante aggiudicazione del lotto n. 4 (-OMISSIS-) - -OMISSIS-– -OMISSIS- – -OMISSIS-– -OMISSIS-, a favore del RTI -OMISSIS- – -OMISSIS-; b) dei propedeutici verbali di gara; c) del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica, periodo settembre 2025 - giugno 2028, mediante la conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 59, comma 3 del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede al punto 4.1 il limite di aggiudicazione a massimo due lotti - e comunque laddove dovesse consentire l’aggiudicazione plurima, in spregio all’autovincolo del limite massimo di due lotti aggiudicabili, a più soggetti detenuti o controllati dal medesimo gruppo o da un socio unico; d) del silenzio in relazione alla richiesta di accesso ai documenti e alle offerte tecniche delle controinteressate; e) del provvedimento del 25 agosto 2025 del Comune di Napoli recante conferma dell’aggiudicazione e conferma del diniego alla istanza di accesso agli atti per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 12\9\2025: - del bando, del disciplinare e del capitolato di gara se e qualora il punto 4.1 del Disciplinare di gara (che impone il vincolo di aggiudicazione di un massimo di due lotti giustificato e motivato nella necessità di garantire la qualità di prestazione, fortemente connessa alla dislocazione delle scuole su un territorio molto vasto) è interpretabile, in conformità al Diritto dell’Unione Europea (artt. 2, par. 1, n. 10 e 46 della direttiva 2014/24/UE), in senso avverso al RTI odierno ricorrente incidentale e alla Stazione appaltante, e introducendo un vincolo di aggiudicazione in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte ovvero dando rilievo al “gruppo societario” di cui fa parte l’offerente ai fini della sua esclusione; - in parte qua, di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025, 15/04/2025 e 19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025, 09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025, 30/05/2025 e 17/06/2025), nella parte in cui la Commissione di gara – segnatamente nelle sedute pubbliche del 28/03/2025 (all’esito della quale ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa) e del 07/04/2025 (all’esito della quale ha preso atto delle integrazioni pervenute dagli OO.EE. partecipanti a fronte del soccorso istruttorio e non ha erroneamente escluso la -OMISSIS-) - non ha escluso la -OMISSIS-per: i) omessa dichiarazione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione adottato, nei suoi confronti, dal Comune di -OMISSIS- (Determinazione del Dirigente di Settore n. -OMISSIS- del 25.10.2024 – Registro Generale n. -OMISSIS- del 25.10.2024), in relazione al servizio di refezione scolastica n. CIG “-OMISSIS-”, in aperta violazione e falsa applicazione degli art. 5.1, 94, 95, 96, 97 e 98 del d. lgs. n. 36/2023; ii) omessa dichiarazione della “penale di euro 53.750/00 (cinquantatremilasettecentocinquanta/00), per inadempienze contrattuali, comminata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Toscana/Umbria” e della “penale di euro 45.500/00 (quarantacinquemilacinquecento/00), per inadempienze contrattuali, comminata dal Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Calabria di -OMISSIS-” - relativamente agli appalti CIG -OMISSIS-e CIG -OMISSIS-indetti dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Toscana, Umbria e Calabria per l’affidamento del servizio di ristorazione nelle mense per il personale della Polizia – oggetto di annotazioni nel Casellario Informatico A.N.A.C. prot. n. -OMISSIS- del 06.05.2019 e prot. n. -OMISSIS- (la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. -OMISSIS- del 18.02.2025, passata in giudicato in quanto non impugnata, con cui il TAR Lazio – Roma ha integralmente rigettato il ricorso N.R.G. -OMISSIS- proposto dalla -OMISSIS-), in aperta violazione e falsa applicazione degli art. 5.1, 94, 95, 96, 97 e 98 del d. lgs. n. 36/2023; iii) non aver provveduto ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 36//2023 ad attivare il self cleaning rispetto ai gravi inadempimenti che incidono sulla affidabilità e moralità professionale; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 25\11\2025: per l’annullamento: - del bando, del disciplinare e del capitolato di gara; - in parte qua, di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025, 15/04/2025 e 19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025, 09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025, 30/05/2025 e 17/06/2025. - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 28\11\2025: - di tutti i verbali di gara di seduta pubblica (28/03/2025, 07/04/2025, 10/04/2025, 15/04/2025 e 19/06/2025) e di tutti i verbali di seduta riservata (24/04/2025, 05/05/2025, 07/05/2025, 09/05/2025, 12/05/2025,15/05/2025, 16/05/2025, 22/05/2025, 23/05/2025, 26/05/2025, 28/05/2025, 30/05/2025 e 17/06/2025), e segnatamente il verbale di seduta riservata n. -OMISSIS- del 15.05.2025 nella parte in cui la Commissione di gara ha erroneamente attribuito alla -OMISSIS-“4” punti in luogo di “1,6” per il sub-criterio “4.3” (“Elenco prodotti biologici a filiera corta e/o Km 0); - di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del RTI -OMISSIS-/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 4 di una procedura aperta, nonché atti di gara, diniego di accesso e conferma dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso principale contestava l’aggiudicazione del lotto n. 4 a un RTI, deducendo: violazione del limite previsto dall’art. 4.1 del disciplinare, secondo cui ciascun operatore poteva risultare aggiudicatario di massimo due lotti, sul presupposto che più società formalmente distinte fossero riconducibili a un unico centro decisionale o gruppo societario; violazione degli obblighi dichiarativi e delle norme sulle cause di esclusione; illegittimità della lex specialis nella parte relativa all’aggiudicazione plurima dei lotti, per difetto di motivazione, irrazionalità e lesione della concorrenza; illogicità e irrazionalità dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, anche quanto ai piani di trasporto, ai prodotti biologici e alle misure contro lo spreco alimentare. Con motivi aggiunti, proposti dopo l’ostensione documentale disposta in un separato giudizio sull’accesso, la ricorrente deduceva l’identità sostanziale delle offerte tecniche di alcune concorrenti, l’erroneità dei punteggi assegnati all’aggiudicataria, l’assenza di una dichiarazione conforme sui prodotti biologici e la mancata dimostrazione della disponibilità del centro di cottura. La prima ricorrente incidentale contestava, invece, l’ammissione della ricorrente principale, sostenendo che essa avesse omesso di dichiarare una precedente decadenza da aggiudicazione relativa a un analogo servizio di refezione, nonché ulteriori penali e annotazioni ANAC, e che non avesse attivato il self-cleaning. Un secondo ricorso incidentale contestava il punteggio attribuito alla ricorrente principale per il sub-criterio relativo ai prodotti biologici a filiera corta o a chilometro zero.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale escludente del 12 settembre 2025 e lo ha accolto limitatamente alla censura relativa all’omessa dichiarazione della precedente decadenza da aggiudicazione. La decadenza, disposta da altro Comune e definitivamente confermata dal giudice amministrativo, riguardava la mancata disponibilità giuridica del centro di cottura indicato in gara e risultava particolarmente rilevante perché riferita a un servizio analogo, recente e idoneo a incidere sull’affidabilità e integrità professionale dell’operatore. L’omissione ha impedito alla stazione appaltante di effettuare una valutazione consapevole e autonoma, integrando una condotta riconducibile al grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. 36/2023, in quanto omissione di informazione potenzialmente idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante. Il TAR ha precisato che l’operatore economico deve dichiarare ogni episodio della propria vita professionale astrattamente rilevante, senza poter operare autonomamente un filtro sulla sua rilevanza; spetta poi alla stazione appaltante valutare gravità, affidabilità e integrità secondo i presupposti dell’art. 98. L’accoglimento del ricorso incidentale escludente ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire, con assorbimento delle relative censure. Il secondo ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, in favore della ricorrente incidentale e del Comune di Napoli; le ulteriori spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4.1 del disciplinare di gara
Prevede il limite di aggiudicazione di massimo due lotti per operatore economico; la relativa legittimità e interpretazione non sono state esaminate nel merito per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale escludente.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa per la conclusione dell’accordo quadro relativo al servizio di refezione scolastica.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Codifica i principi di buona fede e affidamento, rilevanti anche nei rapporti precontrattuali di gara e negli obblighi informativi degli operatori economici.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi e alle cause di esclusione; la decisione si fonda specificamente sulla disciplina dell’illecito professionale di cui agli artt. 95 e 98.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Prevede l’esclusione non automatica per grave illecito professionale, quando ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 98.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle conseguenze delle cause di esclusione e agli obblighi dell’operatore economico.
art. 97 d.lgs. 36/2023
Richiamato nel ricorso incidentale tra le disposizioni asseritamente violate dalla mancata dichiarazione delle pregresse vicende professionali.
art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiede, ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale, elementi sufficienti a integrare l’illecito, la sua idoneità a incidere su affidabilità e integrità e adeguati mezzi di prova.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
Consente di ricondurre l’omissione di una precedente decadenza da aggiudicazione alla fattispecie di illecito professionale quando l’informazione omessa era rilevante e idonea a influenzare la valutazione della stazione appaltante.
art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023
Fornisce i parametri per valutare la gravità dell’illecito professionale; nel caso concreto sono stati valorizzati la prossimità temporale, l’analogia del servizio e la definitività giudiziale della precedente decadenza.
art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023
Le dichiarazioni omesse o non veritiere possono concorrere alla valutazione della gravità dell’illecito professionale; l’omissione rileva autonomamente quando ricade nella specifica ipotesi dell’art. 98, comma 3, lett. b).
art. 98, comma 6, d.lgs. 36/2023
indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente
Richiede un adeguato standard probatorio per valorizzare l’omissione informativa come situazione escludente.
artt. 1337 e 1338 c.c.
Sono richiamati per fondare gli obblighi di buona fede e informazione nelle trattative e nelle procedure precontrattuali, inclusa la dichiarazione di fatti rilevanti per l’affidabilità dell’operatore.
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
artt. 74 c.p.a.
Richiamato quale norma processuale applicabile alla pronuncia.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara l’operatore economico deve dichiarare ogni episodio della propria vita professionale astrattamente rilevante ai fini della valutazione di integrità e affidabilità, senza poter selezionare autonomamente i fatti da comunicare alla stazione appaltante.
- L’omessa dichiarazione di una precedente decadenza da aggiudicazione relativa a un servizio analogo può integrare grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, quando l’informazione era idonea a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.
- L’omissione informativa rileva come causa escludente solo se ricorrono le condizioni dell’art. 98 d.lgs. 36/2023: gravità dell’illecito, incidenza su affidabilità e integrità dell’operatore e adeguati mezzi di prova, costituiti anche da indizi gravi, precisi e concordanti.
- La stazione appaltante deve valutare autonomamente la gravità e la rilevanza dei precedenti professionali dichiarati; l’operatore economico non può sostituire tale valutazione con un giudizio preventivo di irrilevanza e omettere la dichiarazione.
- Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale per mancata partecipazione legittima alla gara deve essere esaminato prioritariamente; se fondato, comporta l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire.
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