Cassazione Penale, Sentenza n. 10430/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare (obbligo di firma e obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall'abitazione dalle 15:30 alle 03:30) applicata per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Si deduceva la necessità di lavorare (attività di camionista) per il sostentamento della famiglia, l'assenza di indagini a suo carico dal marzo 2022 (c.d. "tempo silente") e la mancata valutazione, da parte del Tribunale, dell'attualità del pericolo e della possibilità di sovvertire la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Catania (art. 309, co. 7 c.p.p.). Il Collegio ha censurato la motivazione del Tribunale di merito per non essersi confrontata con la giurisprudenza che riconosce all'obbligo di dimora un contenuto meno afflittivo rispetto alla custodia cautelare e che impone di valutare, in caso di richiesta di attenuazione, l'effettività della proposta lavorativa, la possibilità di eseguire i controlli di polizia giudiziaria e la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari. Il rigetto basato solo sul fatto che il lavoro sarebbe stato svolto nel territorio d'operatività del clan è risultato insufficiente senza una valutazione adeguata delle ore di libertà mattutine e della disciplina dell'art. 283, comma 4 c.p.p.; pertanto è disposta una nuova valutazione da parte del Tribunale.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamati in relazione al rito del contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale
norme processuali richiamate per spiegare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle esigenze cautelari (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
la presunzione di pericolosità richiamata dal Tribunale può essere superata in presenza di elementi concreti (es. tempo silente), ma la motivazione deve comunque affrontare tale possibilità
art. 283, comma 4 cod. proc. pen.
art. 283, comma 4 cod. proc. pen.
l'obbligo di dimora è misura non custodiale e il divieto di allontanamento non deve pregiudicare le normali esigenze di lavoro: la richiesta di attenuazione va valutata sulla base dell'effettività della proposta lavorativa, della possibilità di controlli e della compatibilità con le esigenze cautelari
art. 284, comma 3 cod. proc. pen.
art. 284, comma 3 cod. proc. pen.
richiamata per distinguere la misura dell'autocustodia (richiede condizione di indigenza per certi effetti) dall'obbligo di dimora, che è meno afflittivo
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
stabilisce che il "tempo silente" dalla commissione del reato vada valutato quando si dispone la misura cautelare; il Collegio precisa però che, in sede di revoca/sostituzione, conta il tempo trascorso dall'applicazione della misura
art. 299 cod. proc. pen.
ai fini della revoca o sostituzione della misura non rileva il tempo intercorso dalla consumazione del reato, ma il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura; solo elementi sopravvenuti possono far ritenere attenuate le esigenze cautelari
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio disposta con il rinvio della Corte
Massime di principio
- Nelle istanze di attenuazione o revoca di un obbligo di dimora va data priorità alla verifica dell'effettività della proposta lavorativa, alla compatibilità degli orari con le prescrizioni e alla possibilità di eseguire controlli di polizia; l'obbligo di dimora non deve impedire le normali esigenze di lavoro (art. 283, comma 4 c.p.p.).
- Per la valutazione del "tempo silente" in sede di appello cautelare o di richiesta di sostituzione/revoca, rileva il periodo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (art. 299 c.p.p.), non il tempo intercorso dalla commissione del reato; tuttavia, elementi sopravvenuti possono integrare motivo di attenuazione.
- La semplice collocazione territoriale del lavoro nell'area di operatività del gruppo criminale non è di per sé sufficiente a motivare il rigetto della richiesta di attenuazione: è necessaria una valutazione concreta e motivata del rischio di recidiva o di contatti illeciti.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza consolidata che distingue il contenuto afflittivo delle misure (custodiali vs. non custodiali) e le conseguenti conseguenze sulle esigenze lavorative dell'imputato.
- Per aumentare le chance di successo in casi analoghi, il richiedente dovrebbe produrre offerta di lavoro documentata con orari, mezzo di controllo proponibile (es. controllo telefonico, firma) e ogni elemento che dimostri il periodo di "silenzio" investigativo o la condotta conforme agli obblighi precedenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10279/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10280/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10283/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →