Cassazione Penale, Ordinanza n. 11876/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e privo di specificità, mentre la motivazione della Corte territoriale sull'elemento soggettivo era ritenuta adeguata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo non specifico: si trattava della pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e già puntualmente disattese, senza una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato per cui la ricorrente era stata condannata; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito aveva correttamente affrontato anche l'elemento soggettivo.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione di merito; la mera reiterazione delle doglianze già respinte integra un motivo solo apparente.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo adeguato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la censura che si limiti a contestarlo in termini generici non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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