Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5303/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento a) della deliberazione n. -OMISSIS- del giorno 30.12.2025 (cfr. all. n. 1) con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS con riferimento alla graduatoria “specializzati -OMISSIS-” nella parte in cui la ricorrente non è presente e non le è stato assegnato il punteggio raggiunto a seguito della valutazione dei titoli e degli esami; b) del provvedimento di esclusione assunto al n. prot. -OMISSIS- del giorno 17.12.2025 (cfr. all. n. 2), comunicato in pari data alla ricorrente a mezzo pec, con il quale il Direttore Centrale Risorse umane ha comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto; c) del verbale n. -OMISSIS- del giorno 17.12.2025 della Commissione esaminatrice (cfr. all. n. 3) nella parte in cui ha proceduto a stilare la graduatoria dei medici idonei già in possesso del diploma di specializzazione con esclusione della ricorrente, nonché dell’allegato concernente la relativa graduatoria stilata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del bando per la Direzione Regionale della Sicilia (cfr. all. n. 3.1), nella parte in cui non prevede la valutazione delle prove e dei titoli della ricorrente e il conseguente inserimento in posizione utile della medesima; d) del bando (cfr. all. n. 4) indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lett. h) ha previsto che alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso […] del diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia; e) del bando indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 25.9.2024 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, nella parte in cui non ha previsto la partecipazione di medici in possesso di diploma di specializzazione (o regolare iscrizione) in materie affini a quelle elencate in seno alla richiamata lett. h) dell’art. 2; f) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli della ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del diploma di specializzazione e/o lo dichiara inidoneo all’ammissione alla procedura concorsuale in quanto affine e non equipollente alle materie indicate in seno alla lett. h) dell’art. 2 del bando; g) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi; h) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati; i) di ogni altro atto presupposto, prodromico e conseguenziale a quelli sopra impugnati.

Giustizia amministrativa202602001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale presso l’INPS, nonché graduatoria, verbali e clausole del bando relative ai requisiti di specializzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente banditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente ammessa alla procedura e risultata idonea nelle prove preselettiva, scritta e orale, è stata esclusa perché il diploma di specializzazione in Radioterapia Oncologica non era ritenuto equipollente alle specializzazioni indicate dall’art. 2, comma 1, lett. h), del bando. Ha dedotto: la nullità e illegittimità della clausola del bando per violazione delle tabelle di equipollenza del d.m. 30 gennaio 1998, sostenendo che Radioterapia Oncologica sarebbe equipollente a Oncologia; la necessità di considerare anche le discipline affini previste dal d.m. 31 gennaio 1998; la violazione dei principi di proporzionalità, massima partecipazione, uguaglianza e accesso ai pubblici uffici, nonché difetto di istruttoria e sviamento, assumendo che le specializzazioni affini garantissero competenze adeguate alle mansioni medico-legali dell’INPS; infine, ha dedotto la sussistenza della prova di resistenza, sostenendo che, se il titolo fosse stato valutato, sarebbe risultata vincitrice. Ha inoltre richiamato il precedente rapporto di convenzione con l’INPS come elemento indicativo della propria idoneità professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998 stabilisca l’equipollenza della specializzazione in Radioterapia/Radioterapia Oncologica esclusivamente con Radiologia, Radiologia medica e Radiologia medica e radioterapia, discipline non comprese tra quelle ammesse dal bando. L’Oncologia, pur inclusa nel bando, presenta equipollenze limitate a Oncologia clinica/medica e non è normativamente equipollente alla Radioterapia Oncologica. L’esclusione era quindi obbligata in base alla lex specialis. Il d.m. 31 gennaio 1998 sulle specializzazioni affini, adottato per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, non è stato ritenuto applicabile analogicamente a un concorso dell’INPS, avente finalità istituzionali e profilo professionale diversi. La scelta dell’INPS di riferirsi alle sole equipollenze è stata considerata espressione di discrezionalità non manifestamente irragionevole, coerente con le funzioni medico-legali e previdenziali dei medici dell’Istituto; non è stato ravvisato un difetto di istruttoria. Il rapporto di convenzione esterna con l’INPS non poteva derogare ai requisiti formali stabiliti dal bando né sostituire il requisito di partecipazione, in ossequio al principio del pubblico concorso. Il superamento delle prove e gli elevati punteggi conseguiti non potevano sanare la carenza del requisito, poiché la verifica dei titoli di ammissione è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e ritenuta completezza dell’istruttoria.

  • art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    Ha individuato come requisito di partecipazione il diploma di specializzazione nelle discipline elencate o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998.

  • art. 2, comma 3, del bando di concorso

    Ha previsto l’ammissione con riserva e la possibilità che la verifica dei titoli si concluda negativamente; la carenza del requisito comporta l’esclusione anche dopo il superamento delle prove.

  • d.m. 30 gennaio 1998

    Le relative tabelle di equipollenza non pongono la Radioterapia Oncologica in rapporto di equipollenza con l’Oncologia, ma la collegano esclusivamente a discipline radiologiche non ammesse dal bando.

  • d.m. 31 gennaio 1998

    La tabella delle specializzazioni affini è stata ritenuta riferita al sistema di accesso alla dirigenza medica del SSN e non estensibile analogicamente a un concorso dell’INPS.

  • art. 10, comma 3, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484

    Costituisce la base normativa del sistema delle specializzazioni affini applicabile all’accesso ai concorsi per dirigenti medici del SSN.

  • art. 9, comma 6, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62

    Ha attribuito all’INPS la competenza esclusiva, dal 1° gennaio 2026, per la valutazione di base della condizione di disabilità e definisce il contesto funzionale delle professionalità mediche oggetto del concorso.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    Il principio del pubblico concorso impedisce di utilizzare un precedente rapporto convenzionale o l’anzianità di servizio precario per superare un requisito formale di partecipazione stabilito dal bando.

  • artt. 2, 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni, ritenendo ragionevole e coerente con le mansioni la delimitazione dei titoli di specializzazione ammessi.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento non impongono l’ammissione di specializzazioni affini quando la scelta del requisito non sia manifestamente irragionevole.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla valutazione della non necessità di ulteriori adempimenti concernenti l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • In un concorso pubblico, il possesso di una specializzazione direttamente prevista dal bando o normativamente equipollente costituisce requisito autonomo e pregiudiziale rispetto alla valutazione delle prove: il candidato privo del requisito non può conseguire la nomina, anche se ha superato tutte le prove con punteggi elevati.
  • Le tabelle ministeriali delle specializzazioni equipollenti operano nei limiti dei rapporti espressamente previsti; non è consentito desumere per via interpretativa l’equipollenza tra specializzazioni diverse quando la normativa non la stabilisce.
  • La disciplina delle specializzazioni affini prevista per l’accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale non è automaticamente applicabile, per analogia, a concorsi banditi da enti pubblici diversi, qualora il profilo professionale e le finalità istituzionali siano differenti.
  • La pubblica amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel definire i requisiti di accesso ai concorsi in relazione alle mansioni da svolgere; la scelta è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.
  • Il giudice non può estendere in via interpretativa i requisiti di ammissione stabiliti dalla lex specialis, poiché ciò modificherebbe sostanzialmente il bando e lederebbe la par condicio tra i candidati.
  • Un rapporto di lavoro convenzionale o precario precedentemente instaurato con la stessa amministrazione non può derogare ai requisiti formali previsti dal bando per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato mediante concorso pubblico.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.