Sentenza n. 9825/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento in parte qua (i) della determina n. -OMISSIS- del 23 settembre 2020, pubblicata sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020, recante “Inserimento dei medicinali testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata”, nelle parti in cui prevede che ➢ l'accesso ai medesimi farmaci debba seguire ad una diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una “equipe multidisciplinare e specialistica dedicata”, ➢ la prescrizione dei suddetti farmaci debba provenire da “specialisti che operano all'interno di team multidisciplinari con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia di genere/incongruenza di genere”, ➢ debbano applicarsi nella prescrizione e somministrazione dei farmaci le condizioni previste dalla determina AIFA 20 luglio 2000 e in particolare dall'art. 5 e infine ➢ nella parte in cui stabilisce soglie fisse e vincolanti sia nella posologia, sia nei valori richiesti per la prescrittibilità, indicati in livelli di testosterone compresi nel range 400-700 ng/dL e livelli di ematocrito nel sangue entro i limiti di riferimento previsti dal laboratorio, (ii) nonché di tutti gli atti e provvedimenti inerenti, presupposti, connessi e consequenziali, in particolare, ove occorrer debba, dei Verbali delle sedute del Comitato tecnico Scientifico di AIFA in data 11, 12, 13 e 14 febbraio 2020, i cui contenuti non sono allo stato noti, e con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\11\2024: determina AIFA n. -OMISSIS- del 23 settembre 2020 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 30 settembre 2020; Verbali delle sedute del Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12, 13 e 14 febbraio 2020, i cui contenuti non erano noti al momento della notifica del ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina AIFA del 23 settembre 2020 sull'inserimento di medicinali a base di testosterone nell'elenco dei farmaci erogabili a carico del SSN per la virilizzazione di uomini transgender, limitatamente alle condizioni di diagnosi, prescrizione, dispensazione, posologia e parametri clinici
Esito
Favorevole al ricorrente (pazienti transgender)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determina AIFA nella parte in cui subordinava l'accesso ai medicinali a una diagnosi formulata da un'equipe multidisciplinare e specialistica dedicata, richiedeva la prescrizione da parte di specialisti operanti in team con comprovata esperienza, imponeva modalità di dispensazione tramite le strutture prescrittici o le ASL e fissava condizioni terapeutiche e parametri clinici vincolanti, tra cui una posologia determinata, livelli di testosterone compresi tra 400 e 700 ng/dL e valori di ematocrito entro i limiti superiori di riferimento del laboratorio. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 32 Cost., dell'art. 3 Cost., della disciplina sull'erogazione dei farmaci a carico del SSN, della precedente regolazione farmaceutica e della l. n. 241/1990, nonché incompetenza, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. I ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che AIFA non fosse competente a stabilire chi dovesse formulare la diagnosi né a imporre protocolli terapeutici rigidi, che le condizioni fossero sproporzionate e discriminatorie e che la determina non fosse adeguatamente supportata da motivazioni scientifiche. Con motivi aggiunti, proposti dopo l'acquisizione dei verbali della Commissione consultiva tecnico-scientifica, è stata contestata l'assenza nei verbali di un'adeguata motivazione scientifica sulle condizioni di prescrivibilità e l'introduzione di tali condizioni nonostante il mancato confronto con i proponenti. AIFA ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti e ha difeso la propria discrezionalità tecnica, sostenendo che le condizioni fossero funzionali alla sicurezza dell'impiego off label dei farmaci e alla rimborsabilità a carico del SSN.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto le censure relative alla competenza di AIFA a subordinare la rimborsabilità alla diagnosi e alla prescrizione da parte di equipe multidisciplinari e specialistiche dedicate, nonché alle modalità di dispensazione. Secondo il Collegio, la disciplina attribuisce all'autorità farmaceutica il potere di apporre condizioni e limitazioni all'erogazione dei medicinali a carico del SSN; tali scelte rientrano nella discrezionalità tecnica dell'AIFA e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o palese erroneità. Nel caso concreto, l'istruttoria è stata ritenuta approfondita e la scelta del controllo multidisciplinare e della dispensazione diretta non illogica, anche in ragione del bilanciamento tra rischi dei farmaci ed effetti terapeutici, secondo il rapporto beneficio/rischio. Sono state invece ritenute fondate le censure contro le indicazioni terapeutiche rigide contenute nella determina. AIFA non ha competenza nel determinare in modo vincolante l'appropriatezza terapeutica, la posologia e i parametri clinici riferiti al singolo paziente, trattandosi di valutazioni affidate al medico nell'esercizio della propria autonomia e responsabilità professionale, sulla base delle evidenze scientifiche e del consenso informato. Le linee guida e i protocolli costituiscono strumenti orientativi e non possono trasformarsi in prescrizioni cogenti tali da impedire l'individualizzazione della terapia. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti relativi alle indicazioni terapeutiche vincolanti e respinto per il resto. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo
La tutela della salute e della dignità della persona impone che la cura sia individualizzata e non rigidamente predeterminata da protocolli amministrativi, salvo il caso delle prestazioni sanitarie obbligatorie.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di uguaglianza e imparzialità; il giudice ha accolto le censure sulle indicazioni terapeutiche rigide senza sviluppare una distinta statuizione fondata direttamente sull'articolo.
art. 1, comma 4, d.l. 21 ottobre 1996, n. 536, convertito nella l. 23 dicembre 1996, n. 648
Richiamato quale base della disciplina dell'erogazione dei farmaci a carico del SSN e del potere di stabilire condizioni per la rimborsabilità.
art. 70, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448
La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere ... che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni ... possa essere affidata anche al medico di medicina generale.
La disposizione fonda la competenza dell'autorità farmaceutica a subordinare l'erogazione a carico del SSN a condizioni relative alla diagnosi, al piano terapeutico e ai soggetti prescrittori.
art. 48 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate; la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.
art. 1, commi 2 e 3, l. 22 dicembre 2017, n. 219
La relazione di cura si fonda sul rapporto di fiducia tra medico e paziente; il paziente ha diritto a un'informazione completa e comprensibile su diagnosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze dei trattamenti.
art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 1998, n. 23
Richiamato quale espressione dell'autonomia decisionale del medico anche nella prescrizione di farmaci off label, nei limiti previsti dalla legge.
art. 5 l. 8 marzo 2017, n. 24
Richiamato in relazione alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali, che orientano la scelta terapeutica senza eliminare l'autonomia del medico nel caso concreto.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato da AIFA per sostenere che l'eventuale mancato confronto con soggetti esterni non avrebbe comunque determinato l'invalidità del provvedimento; la sentenza non decide espressamente tale questione in modo autonomo.
Massime di principio
- L'autorità farmaceutica è competente a subordinare l'erogazione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale a condizioni e limitazioni concernenti la diagnosi, la prescrizione, il piano terapeutico e le modalità di dispensazione, anche mediante il coinvolgimento di centri o equipe specializzati.
- Le modalità di accesso, prescrizione e dispensazione dei medicinali rimborsabili rientrano nella discrezionalità tecnica dell'autorità farmaceutica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro i limiti della manifesta illogicità, della palese erroneità o dell'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale.
- L'autorità farmaceutica non può sostituirsi al medico nella determinazione vincolante dell'appropriatezza terapeutica, della posologia e dei parametri clinici individuali, perché tali valutazioni appartengono all'autonomia e alla responsabilità professionale del medico.
- Linee guida, protocolli e indicazioni tecniche sanitarie hanno, di regola, funzione orientativa e non possono essere applicati in modo automatico e inderogabile quando impediscano di adattare la cura alle peculiarità del singolo paziente, alle evidenze scientifiche e al consenso informato.
- La legittimità delle condizioni di rimborsabilità di un farmaco deve essere valutata anche mediante il bilanciamento tra i rischi dell'impiego del medicinale e i suoi effetti terapeutici positivi, secondo il rapporto beneficio/rischio.
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