Cassazione Penale, Sentenza n. 44329/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sgroi impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 06/12/2017 al 31/05/2019, eseguita su ordine del GIP per un'ipotesi di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). In sede di merito era stato assolto dal GUP il 31/05/2019 (definitiva il 25/01/2022). La Corte d'appello aveva ritenuto sussistere la causa ostativa rappresentata dalla colpa grave del ricorrente, fondandosi su risultanze di intercettazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Mammì, che avrebbero dimostrato frequentazioni ambigue e la partecipazione a spedizioni estorsive. Sgroi ha fatto ricorso per cassazione sostenendo errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., motivazione carente e illogica, e che le valutazioni sulla sua colpa grave si fondavano su condotte non direttamente imputabili a lui, su meri commenti di terzi e su dichiarazioni ritenute inattendibili o neutralizzate nel processo di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, è causa ostativa il comportamento del richiedente che abbia concorso a determinare la misura con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione procede con valutazione autonoma (ex ante) distinta da quella del giudice penale. Ha affermato che la Corte territoriale ha correttamente considerato le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore come indizi di frequentazioni ambigue e di affectio societatis tali da integrare una concausalità rispetto all'applicazione della custodia cautelare. Inoltre la Corte ha precisato che le dichiarazioni del collaboratore, pur non avendo determinato condanna in sede penale, possono essere valutate dal giudice della riparazione ai fini della verifica della colpa grave. Per questi motivi la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e coerente; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso, cui si riferiva il capo di imputazione che giustificò la custodia cautelare; la Cassazione evidenzia che, pur essendo questo il reato contestato, il giudice della riparazione non deve accertare la responsabilità penale ma valutare se la condotta del ricorrente abbia concorso a creare l'apparenza di responsabilità tale da causare la detenzione
art. 315 cod. proc. pen.
Indica la Corte chiamata a giudicare sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello ha agito quale giudice adito ai sensi di questa norma
art. 314 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente come erroneamente applicato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata errata applicazione delle norme processuali sulla riparazione e che la valutazione della colpa grave sia stata corretta
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e lett. e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (erronea applicazione di norme e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi sollevati ai sensi di tali disposizioni
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con standard diverso da quello del processo penale, se la condotta del detenuto abbia concorso a creare l'apparenza di responsabilità che ha determinato la misura cautelare; non deve accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio
- La sussistenza di 'colpa grave' come causa ostativa all'indennizzo può derivare anche da frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi, se tali frequentazioni risultano, quanto meno, concausali rispetto all'adozione della misura cautelare
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur non essendo state ritenute decisive per una condanna nel processo penale, possono essere utilizzate dal giudice della riparazione per valutare la sussistenza di elementi che hanno ingenerato la falsa apparenza di pericolosità
- Il rapporto di causalità tra la condotta del richiedente e la scelta dell'autorità procedente va valutato ex ante e richiede motivazione specifica del giudice della riparazione; l'assenza di prova di una stabile appartenenza associativa nel processo penale non esclude automaticamente la possibilità che la condotta abbia contribuito alla misura cautelare
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave) indipendentemente dalle deduzioni difensive; pertanto, in situazioni simili è necessario che la difesa contestualizzi e contrasti puntualmente gli elementi indiziari e le frequentazioni ritenute rilevanti
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