Cassazione Penale, Sentenza n. 20337/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura di mancata qualificazione del fatto (capo A) come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 anziché comma 4, contestando la valutazione sulla lieve entità basata solo su peso, grado di purezza e numero di involucri; 2) dedotta violazione per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile, come dedotto con motivo aggiunto, l'istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis cod. pen., che il difensore sosteneva potesse essere rilevata d'ufficio; 3) doglianza sulla presunta contraddittorietà della motivazione che ha negato la sospensione condizionale della pena e la non menzione, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62‑bis), con particolare riferimento alla valutazione del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza del requisito formale previsto dall'art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.: al ricorso non era allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (situazione aggravata dal fatto che l'appello si era svolto in assenza dell'imputato). Non essendo esaminati i motivi di merito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616, comma 3, cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La questione riguardava la qualificazione del fatto (distinzione tra i commi 4 e 5) e la valutazione della lieve entità: la Corte di merito ha ritenuto insussistente la lieve entità sulla base di elementi ponderali e di purezza, decisione non sindacata perche' il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni formali.
codice penale, art. 62‑bis
Norma che consente il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte d'appello le aveva concesse mentre il giudice di legittimità non ha esaminato il profilo di congruenza di altri benefici per effetto dell'inammissibilità formale.
codice penale, art. 131‑bis
Prevede causa di non punibilità (collegabile a particolari condizioni personali, es. dipendenza). La difesa sosteneva che tale causa potesse essere rilevata d'ufficio in appello; la Corte di cassazione non è però entrata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per motivi formali.
codice di procedura penale, art. 581, comma 1‑quater
Introducendo l'onere del deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, la norma vincola l'impugnazione in Cassazione: la mancata allegazione di tale mandato determina l'inammissibilità del ricorso quando l'appello si è svolto in assenza dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 616, comma 3
Consente di disporre il versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha irrogato la somma di € 3.000 in base a tale disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per i principi relativi all'entità della sanzione patrimoniale e alla valutazione della colpa del ricorrente nel determinare l'inammissibilità; la Corte di cassazione l'ha richiamata per giustificare l'applicazione della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione è inammissibile se non è accompagnato dal mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, se richiesto dall'art. 581, comma 1‑quater; la regola è particolarmente rigorosa quando il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'imputato.
- La carenza di requisiti formali (es. mancato deposito del mandato) può impedire la verifica del merito: questioni sostanziali come la qualificazione del reato o l'applicabilità di una causa di non punibilità non saranno esaminate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali.
- Se il difensore di primo grado non è abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, occorre nominare e munire correttamente il sostituto processuale e allegare il relativo mandato; la mancata cura di tali adempimenti può ricadere sul ricorrente e comportare sanzioni economiche.
- L'istanza di applicazione dell'art. 131‑bis cod. pen. può in alcuni casi essere rilevata d'ufficio, ma perché venga esaminata occorre che il processo di legittimità sia tecnicamente ammissibile; pertanto, per non precludere l'esame, il difensore deve curare la completezza formale dell'impugnazione.
- La condanna alle spese e l'applicazione della Cassa delle Ammende sono possibili quando l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente: è importante provare l'assenza di colpa o l'irrilevanza della omissione per evitare sanzioni economiche.
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