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Sentenza

Sentenza n. 8545/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del decreto Direttore generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 dell'ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 dell'ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 dell'ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 dell'ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 dell'ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria; - Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; - Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell'IRCCS G. Gaslini

Giustizia amministrativa202304082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto regionale di individuazione dell'importo dovuto e gli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui è stato applicato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando entro il termine previsto il 25% degli importi originariamente addebitati e chiedendo la definizione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 prevede che il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingua l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligazione. Secondo il Collegio, l'adesione al meccanismo legislativo ha fatto venir meno l'interesse della società a ottenere una pronuncia di merito o un mero accertamento sui rapporti tra le parti. Il giudice ha precisato che non ricorre la cessazione della materia del contendere, poiché la definizione normativa consente di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; l'adesione al meccanismo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso originario.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni oggetto del payback.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato con riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e agli effetti processuali dell'accertamento del versamento della quota ridotta.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce a un meccanismo legislativo di definizione agevolata che, mediante il pagamento di una quota ridotta, estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali sulla stessa obbligazione, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario.
  • L'adesione a una definizione normativa che attribuisce al privato un'utilità diversa da quella perseguita con l'azione di annullamento determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non necessariamente la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta preclusione legislativa di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligazione controversa impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sia nel merito dell'impugnazione sia mediante un mero accertamento dei rapporti tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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