Sentenza n. 88/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento decreto emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 09.12.2025, Prot. 143 DIV Pas/Cat. A12 Imm. 2025 - Sez. 2, notificato in data 15.01.2026, con il quale il Questore di Campobasso ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per integrazione minore, rilasciato al ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esso preordinati, preparatori, presupposti e consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno per integrazione minore
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per mancata o carente motivazione, eccesso di potere per carenze istruttorie e sviamento di potere, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, notificando l'atto di secondo grado all'interessato e invitandolo a restituire il titolo di soggiorno. Anche il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto dell'annullamento in autotutela del decreto impugnato e della conforme dichiarazione resa dal ricorrente. La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la tempestività dell'intervento in autotutela dell'Amministrazione e l'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza o insufficienza della motivazione del provvedimento di revoca; il giudice non ha esaminato la censura nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 11, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 394/1999
Disposizione della cui violazione e falsa applicazione il ricorrente ha lamentato la sussistenza; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso di annullamento quando viene meno l'utilità concreta e attuale conseguibile dal ricorrente mediante la pronuncia giudiziale.
- Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure dedotte.
- La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando, previo avviso alle parti, la causa è matura per la decisione immediata e l'intervenuta autotutela rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse.
- La tempestività dell'annullamento in autotutela e la conseguente improcedibilità possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
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