Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11444 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per gli anni 2001 e 2002 su un terreno edificabile. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello solo limitatamente alle spese, dichiarando non dovuta la somma di 3,10 euro e confermando nel resto gli accertamenti. In Cassazione la contribuente ha dedotto: violazione delle norme sulle spese processuali per la mancata compensazione delle spese; omessa motivazione su tale mancata compensazione; omessa pronuncia su questioni prospettate in appello; errata valutazione dei presupposti impositivi e della categoria catastale degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il giudice non è tenuto a motivare la scelta di porre le spese a carico della parte prevalentemente soccombente, mentre deve motivare l’eventuale compensazione delle spese nei casi previsti dalla legge. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché generici, confusi e privi dell’indicazione precisa delle questioni non esaminate, delle norme violate o dei passaggi della sentenza censurati. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese di cassazione poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Riguarda la nullità della sentenza o del procedimento; la censura deve indicare concretamente il vizio processuale dedotto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile al giudizio.

  • Art. 91 c.p.c.

    Stabilisce il principio della soccombenza: le spese sono normalmente poste a carico della parte che perde, individuata considerando l’esito complessivo della controversia.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla legge n. 263 del 2005

    Nei giudizi instaurati nel periodo considerato, la compensazione totale o parziale delle spese richiede una motivazione nei casi previsti; non è invece necessaria una specifica motivazione quando il giudice pone le spese a carico della parte prevalentemente soccombente.

  • Art. 395 c.p.c.

    Disciplina i casi di revocazione; un eventuale vizio revocatorio non può essere fatto valere impropriamente mediante ricorso per cassazione.

  • Legge n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lettera a)

    Ha modificato la disciplina della compensazione delle spese processuali prevista dall’art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • La mancata compensazione delle spese non determina automaticamente un vizio della sentenza: il giudice può porle integralmente a carico della parte prevalentemente soccombente anche in presenza di un accoglimento solo marginale.
  • La soccombenza prevalente deve essere valutata considerando l’oggetto complessivo della controversia e non il semplice conteggio delle singole domande accolte o respinte.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: occorre indicare con precisione la questione omessa, la norma violata e il passaggio della sentenza censurato.
  • Non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio o chiedere una nuova valutazione del merito, perché la Corte di cassazione non è un ulteriore giudice di merito.
  • Quando si denuncia un’omessa pronuncia, è necessario identificare esattamente il motivo di appello sul quale il giudice avrebbe omesso di decidere.
  • Un errore revocatorio deve essere fatto valere con il rimedio della revocazione, non mediante un generico ricorso per cassazione.
  • La mancata costituzione della parte resistente comporta, di regola, l’assenza di una liquidazione delle spese in suo favore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.