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Sentenza

Sentenza n. 10333/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del Provvedimento D/5683/2025 reso dalla Ambasciata d’Italia in New Delhi in data 29/09/2025 con cui è stata respinta la richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202515717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia in New Delhi aveva respinto la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero resistente ha rappresentato che l'Ambasciata aveva successivamente rilasciato alla ricorrente il visto richiesto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e fatto venir meno l'interesse alla decisione sul diniego originariamente impugnato. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 60 c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente non aveva prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto rilascio del visto, con pieno soddisfacimento della pretesa azionata, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia in camera di consiglio, previa informazione alle parti, mediante sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte ricorrente non abbia prodotto una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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