Sentenza n. 10333/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del Provvedimento D/5683/2025 reso dalla Ambasciata d’Italia in New Delhi in data 29/09/2025 con cui è stata respinta la richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in New Delhi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia in New Delhi aveva respinto la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero resistente ha rappresentato che l'Ambasciata aveva successivamente rilasciato alla ricorrente il visto richiesto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e fatto venir meno l'interesse alla decisione sul diniego originariamente impugnato. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 60 c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente non aveva prodotto una procura alle liti munita dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il sopravvenuto rilascio del visto, con pieno soddisfacimento della pretesa azionata, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia in camera di consiglio, previa informazione alle parti, mediante sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata e fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte ricorrente non abbia prodotto una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →