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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33452/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a due motivi. 1) Violazione dell'art. 23-bis comma 4 del d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. con legge 18/12/2020 n.176) e dell'art. 420-ter comma 5 c.p.p.: il difensore del ricorrente aveva chiesto per via telematica il differimento dell'udienza per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; il ricorrente sostiene che tale istanza implicasse anche una richiesta di discussione orale e che il rigetto del differimento fosse illegittimo. 2) Violazione e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) e inosservanza dell'art. 500 comma 2 c.p.p.: si contesta l'utilizzo, da parte dei giudici di merito, di dichiarazioni predibattimentali e la travisazione delle trascrizioni delle deposizioni di Lilia Basoc e Adriano Lattuca, sulle quali i giudici avrebbero fondato la condanna per usura continuata pluriaggravata (interessi circa 15% mensili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo manifestamente infondato perche la richiesta di differimento non equivale a una richiesta espressa di discussione orale prevista dall'art. 23-bis; pertanto, non trovando applicazione la trattazione orale, non opera l'art. 420-ter in tema di legittimo impedimento. Inoltre la giurisprudenza conferma che l'impegno civile del difensore non obbliga al differimento. Secondo motivo non consentito in questa sede di legittimità in quanto mira a una diversa valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni testimoniali, operazione non consentita in cassazione; la Corte d'appello ha autonomamente valutato e ritenuto coerenti le deposizioni di Basoc e Lattuca (prestiti e pattuizioni con interessi del 10-15% mensili, accordo di restituzione 29.000 -> 50.000). E' stata respinta anche la richiesta, formulata in memoria, di rinvio per rideterminare la pena ai sensi del d.lgs. 150/2022 poiché il capo relativo alla pena non era stato impugnato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 comma 1 c.p.p. e all'erogazione di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23-bis, comma 4 (conv. con legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    La previsione che consente la richiesta di discussione orale richiede una manifestazione espressa della volontà a procedere oralmente; una istanza di differimento non puo' essere interpretata come richiesta implicita di discussione orale.

  • cod. proc. pen. art. 420-ter, comma 5

    La norma sul legittimo impedimento del difensore non opera quando il giudizio e' svolto in forma cartolare per assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale; la mancata comparizione personale del difensore non determina obbligo di differimento in tali ipotesi.

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. c)

    Motivo invocato per presunta inosservanza di norme che regolano la formazione e la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto il rilievo manifestamente infondato ovvero ha escluso che la questione potesse essere risolta in cassazione quando si tratta di rielaborazione del fatto e del convincimento probatorio.

  • cod. proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivo invocato per contraddittorieta' della motivazione rispetto alle trascrizioni testimoniali; la Corte ha considerato la censura come un tentativo di diversa valutazione delle stesse risultanze, questione non sindacabile in cassazione.

  • cod. proc. pen. art. 500, comma 2

    Norma che limita l'uso di dichiarazioni predibattimentali; il ricorrente sosteneva che i giudici avessero fatto uso illegittimo di tali dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni di Basoc e il loro richiamo fossero leciti e oggetto di autonoma verifica da parte dei giudici di merito.

  • cod. proc. pen. art. 616, comma 1

    Consente la condanna alle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

  • Decreto Legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 (richiamato rispetto alle modifiche all'art. 53 legge 689/1981)

    Riforma richiamata dal ricorrente per chiedere la sostituzione di pena detentiva con misure alternative (semiliberta', detenzione domiciliare); la Corte ha rilevato che la questione non poteva essere accolta perche il capo relativo alla pena non era stato impugnato nel ricorso principale.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore non equivale automaticamente a una richiesta di trattazione orale: per ottenere la discussione orale occorre una manifestazione espressa in tal senso.
  • Se il giudizio di merito si svolge con contraddittorio cartolare (assenza di richiesta tempestiva di trattazione orale), le norme sul legittimo impedimento del difensore (art. 420-ter) non trovano applicazione, salvo diversa espressa previsione procedurale.
  • In Cassazione non e' consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio o una diversa interpretazione delle testimonianze che si limiti a criticare la valutazione operata dai giudici di merito; le censure devono evidenziare vizi giuridici o violazioni di norma nella formazione della prova.
  • L'impiego di dichiarazioni predibattimentali e i limiti dettati dall'art. 500 c.p.p. richiedono censure specifiche e dimostrazione che i giudici abbiano usato impropriamente elementi vietati; non e' sufficiente contestare genericamente la consistenza delle trascrizioni.
  • Richieste di adeguamento della pena in ragione di nuove disposizioni legislative devono essere formulate e impugnate nei modi e nei termini propri del gravame: non sono ammissibili se il capo della sentenza relativo alla pena non e' stato oggetto del ricorso.

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