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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07288/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente la condizione di procedibilità rispetto al reato indicato nel capo A) senza acquisire l'atto di querela, limitandosi alla sola indicazione presente nella banca dati; la difesa sosteneva che la mancata acquisizione della querela avrebbe comportato la declaratoria di non procedibilità anche per il capo A); (2) violazione di legge e carenza di motivazione per l'utilizzazione, nel primo grado, di prove ritenute inutilizzabili (dichiarazioni de relato e dichiarazioni rese da agenti di polizia giudiziaria) in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., nonché valutazione probatoria meramente congetturale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo A) per difetto di querela e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto solo il primo motivo: ha ritenuto che la mera indicazione dell'esistenza di una querela in banca dati non sia sufficiente per accertare la procedibilità e che il giudice doveva acquisire l'atto originale; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'esistenza della querela in relazione al capo A) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio su quel punto. Ha invece rigettato il resto del ricorso: ha ritenuto infondata la censura sull'utilizzo di fonti confidenziali e di prove potenzialmente inutilizzabili, richiamando il principio per cui le informazioni confidenziali possono costituire solo uno "spunto" investigativo e non prova diretta; la Corte territoriale aveva adeguatamente fondato la decisione sul positivo riconoscimento fotografico e sulle ulteriori risultanze fattuali (fermo del Bognanni con oggetti pertinenti), quindi la valutazione probatoria è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni de relato e di dichiarazioni rese da agenti/ufficiali di p.g.; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero decisive perché il giudice d'appello ha fondato la decisione su elementi utilizzabili (riconoscimento fotografico e riscontri) e non sulle sole informazioni confidenziali o su dichiarazioni vietate

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che le informazioni confidenziali non possono essere usate come prova della responsabilità, ma possono fungere da spunto investigativo; la Corte ha applicato questo principio per ritenere legittimo l'uso delle informazioni confidenziali come avvio delle indagini ma non come base esclusiva della prova

Massime di principio

  • La mera indicazione, in banca dati, dell'esistenza di una querela non vale come prova della procedibilità: il giudice deve acquisire l'atto di querela per verificare l'effettiva volontà punitiva della persona offesa
  • La documentazione relativa alla procedibilità (es. querela) può essere acquisita in qualsiasi fase del giudizio di primo grado o d'appello; l'assenza di querela quando richiesta dalla legge impone la declaratoria di non doversi procedere
  • Le informazioni confidenziali e le fonti anonime non possono costituire prova diretta della responsabilità; sono utilizzabili come spunto per le investigazioni e per cercare riscontri indipendenti
  • Un riconoscimento fotografico o altra prova diretta, adeguatamente motivata e non direttamente dipendente da informazioni confidenziali, può comunque sorreggere la decisione anche se le indagini sono partite da fonti confidenziali
  • Le censure relative a prove "inutilizzabili" richiedono che sia dimostrato il concreto affidamento del giudice su quelle prove come unico o decisivo elemento di colpevolezza; se esistono elementi autonomi di riscontro, la censura può essere rigettata

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