Cassazione Civile, Ordinanza n. 03158/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA 1996. In primo grado la contribuente otteneva l’annullamento della cartella, con compensazione delle spese. La contribuente appellava solo il capo sulle spese; la CTR accoglieva l’appello e liquidava le spese in suo favore, ma in misura assai contenuta (250 euro per ciascun grado), inferiore non solo ai valori medi ma anche ai minimi tariffari indicati nella nota spese depositata. La ricorrente per cassazione deduceva violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 13, comma 6, L. n. 247/2012, lamentando che la CTR avesse liquidato le spese in misura inferiore ai minimi senza alcuna specifica motivazione circa l’eliminazione o riduzione delle singole voci richieste.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che, quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota spese specifica, il giudice non può liquidare globalmente compensi inferiori a quelli esposti senza dare adeguata motivazione delle voci eliminate o ridotte; la motivazione è necessaria anche quando la liquidazione si discosti ulteriormente dai parametri applicabili. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto delle spese nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato in cassazione, per violazione di legge nella liquidazione delle spese.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ne afferma la rilevanza nel controllo sulla misura delle spese.
art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012
richiamato insieme al decreto parametri come base normativa della liquidazione dei compensi, rispetto alla quale il giudice deve motivare gli scostamenti.
Massime di principio
- In presenza di una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice non può ridurre o eliminare singole voci con una liquidazione globale e apodittica, ma deve spiegare in modo adeguato le ragioni dello scostamento.
- La liquidazione delle spese professionali può avvenire entro i parametri tabellari senza necessità di particolare motivazione; la motivazione diventa invece necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri o riduca specificamente le voci richieste, rendendo controllabile in cassazione il percorso logico-giuridico seguito.
- La parte totalmente vittoriosa ha diritto a una liquidazione delle spese conforme ai parametri applicabili, e la riduzione a importi inferiori ai minimi richiede una giustificazione analitica e verificabile.
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