Ordinanza n. 7494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 2895/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha deciso l’appello né i motivi di merito. Preso atto del decesso dell’appellata, risultante dal certificato di morte depositato, ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Non risultano statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro l’intimazione di pagamento di euro 231.543,68 relativa al prelievo supplementare per le campagne lattiere 1995-1996, 1996-1997 e 1999-2000
Esito
La controversia
AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 2895/2024, favorevole all’agricoltrice, in relazione all’intimazione di pagamento notificata il 16 dicembre 2021 per euro 231.543,68, fondata su una cartella AGEA notificata il 13 marzo 2015. Il giudizio era stato rinviato per consentire all’azienda agricola di presentare istanza di adesione alla procedura prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. All’udienza dell’8 ottobre 2026 la difesa dell’appellata ha dichiarato il decesso dell’assistita, documentato con certificato di morte depositato il 7 ottobre 2026. Il testo non espone i motivi specifici d’appello.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.;
La dichiarazione e la documentazione del decesso della parte appellata determinano l’interruzione del processo, che il giudice dichiara ai sensi della disciplina processuale richiamata.
artt. 299 e ss. c.p.c.
che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c.;
Le disposizioni del codice di procedura civile richiamate concorrono a disciplinare l’interruzione del processo conseguente al decesso della parte.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, è dichiarato e documentato il decesso di una parte, il giudice dichiara l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in coordinamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 16009/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 16010/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 16011/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 1729/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 5764/2026 - Napoli, Sezione 4
- Ordinanza · 13 ott 2026Ordinanza n. 5774/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →