Sentenza del 15/10/2018 n. 1827 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, di una permuta mediante la quale B. M. trasferiva a S. C. l'intera partecipazione in una società il cui unico bene sostanziale era un albergo, ricevendo in cambio un locale commerciale. L'Ufficio aveva riqualificato l'operazione come cessione d'azienda, sostenendo che la cessione totalitaria delle quote producesse, nella sostanza, gli effetti economici di una cessione dell'azienda sociale. S. C. contestava tale riqualificazione, sostenendo che l'art. 20 del D.P.R. 131/1986 non potesse essere utilizzato in funzione antielusiva e che dovesse essere considerato esclusivamente l'atto formalmente presentato alla registrazione.
La decisione
La Commissione ha riunito i due appelli per connessione. Ha respinto l'appello di S. C. e accolto quello dell'Ufficio contro la decisione favorevole a B. M. È stata quindi confermata la legittimità dell'avviso di rettifica e della riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda, in applicazione della disciplina vigente prima della modifica introdotta dalla legge 205/2017. Le sanzioni erano state ritenute non dovute per la natura interpretativa della contestazione e l'Ufficio aveva prestato acquiescenza a tale statuizione. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Per gli atti anteriori alla modifica del 2017, la norma è stata interpretata dalla Commissione come idonea a consentire la riqualificazione dell'operazione anche considerando gli elementi extratestuali e gli effetti economico-sostanziali dell'insieme negoziale. La cessione totalitaria delle quote di una società avente come unico bene un'azienda poteva quindi essere riqualificata come cessione d'azienda.
Art. 1, comma 87, della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
La riqualificazione deve essere effettuata sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati.
La modifica ha limitato la portata dell'art. 20, impedendo di basare la riqualificazione su elementi estranei al testo dell'atto o su negozi collegati. Secondo la sentenza, si tratta di una modifica innovativa e non meramente interpretativa, applicabile soltanto alle operazioni future.
Cassazione, sentenza n. 13610/2018 e altri orientamenti conformi
La nuova formulazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 ha carattere innovativo rispetto alla disciplina previgente e non può essere applicata retroattivamente.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti all'imposta di registro conclusi prima della modifica introdotta dalla legge 205/2017, l'Amministrazione poteva riqualificare l'operazione sulla base della sostanza economica e degli effetti complessivi, anche considerando elementi esterni al testo dell'atto.
- La cessione totalitaria delle quote di una società proprietaria di un'unica azienda poteva essere considerata, ai fini dell'imposta di registro, una cessione d'azienda, se la struttura dell'operazione evidenziava tale sostanziale risultato.
- Per gli atti successivi alla modifica normativa, la riqualificazione deve fondarsi sugli elementi contenuti nello stesso atto registrato; non è sufficiente valorizzare il risultato economico o collegare autonomamente altri atti e negozi.
- La modifica dell'art. 20 è stata qualificata come innovativa: non può quindi essere utilizzata per disciplinare retroattivamente operazioni anteriori.
- La riqualificazione giuridica dell'atto e l'applicazione delle relative imposte possono essere confermate anche quando le sanzioni vengono escluse, soprattutto in presenza di obiettiva incertezza normativa o di un quadro giurisprudenziale controverso.
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