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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia il 1°.01.2025 – Codice Pratica: P-IS/L/Q/2024/100417, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta (e il rigetto all’autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dalla Legge n. 189/2002 e art. 38 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, precedentemente rilasciato in data 3.12.2024 in favore dell’interessato; nonché di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto dell’autorizzazione all’ingresso, adottati il 1° gennaio 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto il 26 gennaio 2026, in occasione dell’accesso agli atti. Ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, nonché illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione personale dell’avvio del procedimento e del preavviso di revoca, l’adozione della revoca prima del suo ingresso in Italia, l’imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’incompletezza dell’asseverazione, nonché la propria successiva occupazione lavorativa, anche presso un nuovo datore di lavoro, quale elemento idoneo a giustificare il rilascio di un permesso temporaneo per attesa occupazione. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che il preavviso e il provvedimento definitivo erano stati trasmessi all’indirizzo PEC indicato nella domanda dal datore di lavoro e riportato anche quale recapito per le comunicazioni relative al lavoratore.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto l’eccezione di tardività, dichiarando il ricorso irricevibile senza esaminare nel merito le censure contro la revoca. Il Collegio ha ritenuto sufficiente l’invio del preavviso e del provvedimento definitivo all’indirizzo PEC indicato nella domanda di nulla osta, rilevando che il ricorrente non aveva specificamente contestato l’effettiva trasmissione degli atti, ma si era limitato a lamentare la mancata produzione delle ricevute. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una comunicazione personale allo straniero dopo il suo ingresso in Italia: quando la revoca è adottata prima dell’ingresso, le comunicazioni devono essere indirizzate ai recapiti indicati nella domanda originaria, anche perché l’amministrazione deve poter svolgere tempestivamente le verifiche per evitare l’ingresso di soggetti privi dei requisiti. La decorrenza del termine d’impugnazione non può essere rimessa alla successiva iniziativa dell’interessato di presentare un’istanza di accesso agli atti. Poiché il provvedimento risaliva al 1° gennaio 2025 e il ricorso era stato notificato il 17 marzo 2026, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, qui utilizzata per decidere immediatamente la controversia sulla questione preliminare della tardività.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione degli atti procedimentali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riferimento al preavviso di revoca; il giudice ha ritenuto che la relativa comunicazione, così come quella del provvedimento definitivo, potesse essere indirizzata al recapito indicato nella domanda originaria.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    Richiamato dall’amministrazione quale fondamento della revoca del nulla osta e del visto in caso di definizione negativa della pratica; il merito della sua applicazione non è stato esaminato.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del lavoro subordinato dello straniero; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Indicato quale base normativa del provvedimento di revoca del nulla osta e del rigetto dell’autorizzazione all’ingresso; il giudice non ha esaminato la legittimità sostanziale della revoca.

  • art. 38 d.P.R. 394/1999

    Richiamato nell’atto impugnato quale disposizione regolamentare applicabile alla procedura; il merito della relativa applicazione non è stato esaminato.

Massime di principio

  • Quando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato è adottata prima dell’ingresso in Italia del lavoratore straniero, le comunicazioni procedimentali e il provvedimento finale possono essere indirizzati ai recapiti, inclusi quelli digitali, indicati nella domanda originaria presentata dal datore di lavoro, anche se riferiti alle comunicazioni riguardanti il lavoratore.
  • Non è necessario attendere l’ingresso in Italia del lavoratore straniero per adottare e comunicare la revoca del nulla osta; anzi, la tempestiva definizione negativa della pratica è funzionale a evitare l’ingresso di chi non possieda i requisiti previsti dalla legge.
  • La successiva conoscenza del provvedimento acquisita mediante accesso agli atti non determina, di per sé, una nuova decorrenza del termine per impugnare quando l’amministrazione abbia previamente comunicato l’atto al recapito indicato nella domanda.
  • La mancata specifica contestazione dell’avvenuta trasmissione degli atti al recapito indicato dall’amministrazione può rendere non necessaria, ai fini della decisione sulla tardività, un’ulteriore prova documentale della trasmissione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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