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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07030/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite origina da un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da una società correntista contro più banche, in relazione a saldi di conto corrente, interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo insussistenti debiti della correntista e, anzi, esistenti crediti della stessa verso gli istituti di credito. In appello le banche avevano censurato, tra l'altro, l'utilizzabilità della documentazione esaminata dal CTU, la nullità della consulenza per il deposito di estratti conto prodotti dalla controparte fuori udienza, la liceità dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, nonché la ricostruzione del saldo e la prescrizione delle rimesse. In cassazione la banca ricorrente principale ha articolato quattro motivi: violazione degli artt. 194 e 198 c.p.c. per l'uso, in CTU, di documentazione asseritamente acquisita senza contraddittorio e senza previo consenso; violazione degli artt. 184 c.p.c. previgente e 2697 c.c. per errata applicazione della disciplina istruttoria e del riparto dell'onere della prova; violazione degli artt. 1422, 2033, 2934, 1842, 1843 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello presunto la natura ripristinatoria delle rimesse e quindi escluso la prescrizione; violazione degli artt. 191 e 198 c.p.c. per mancata integrazione della CTU ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie. Le ricorrenti incidentali hanno proposto censure sostanzialmente sovrapponibili. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale di una banca che vi ha rinunciato; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di un'altra banca perché non aveva impugnato i capi della decisione a essa sfavorevoli e le censure erano coperte da giudicato; ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza con rinvio, perché il giudice di merito aveva erroneamente presunto il carattere ripristinatorio delle rimesse sulla sola base dell'esistenza del conto corrente, senza verificare l'allegazione e la prova di un'apertura di credito o di affidamenti idonei a escludere la decorrenza della prescrizione dalla data dei singoli pagamenti. Sono stati dichiarati inammissibile il primo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo, e assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha: dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale di una banca per rinuncia accettata; dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di un'altra banca; accolto il terzo motivo del ricorso principale della banca procedente; cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità tra banca ricorrente principale e correntista. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra la banca rinunciante e la correntista e condannato la banca il cui ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato. La ratio dell'accoglimento riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione: il giudice di merito non poteva presumere ripristinatorie le rimesse senza accertare l'esistenza di un'apertura di credito o di affidamenti, che sono decisivi per stabilire se la prescrizione decorra dalle singole annotazioni o dalla chiusura del conto.

Norme richiamate

  • art. 194 c.p.c.

    Invocato per censurare lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e l'acquisizione documentale; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare l'annullamento, perché la censura non allega un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 198 c.p.c.

    Il consulente può acquisire, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, documenti necessari a rispondere ai quesiti; l'eventuale uso di documenti senza consenso integra una nullità relativa che va dedotta e specificamente supportata dal pregiudizio sofferto.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato nella disciplina istruttoria applicabile ratione temporis; la Corte ritiene non decisivo il richiamo alla novella del 2005 perché la parte non ha allegato un concreto vulnus difensivo.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere della prova non è violato quando la documentazione è prodotta dalla parte onerata, prima delle preclusioni istruttorie e a seguito di autorizzazione del giudice.

  • art. 1422 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre disposizioni sostanziali, ma la decisione si concentra sulla prescrizione e sulla natura delle rimesse nel rapporto di conto corrente.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito; l'azione di restituzione è soggetta a prescrizione decennale che decorre dal pagamento se la rimessa ha funzione solutoria.

  • art. 2934 c.c.

    Utilizzato per fondare la censura sulla prescrizione; la Corte afferma che la prescrizione decorre dalle singole rimesse solutorie in assenza di affidamento o oltre i limiti dello stesso.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato per evidenziare la rilevanza dell'apertura di credito nella qualificazione delle rimesse come ripristinatorie.

  • art. 1843 c.c.

    Richiamato per il profilo dell'utilizzabilità dell'affidamento e dei rientri nel conto corrente ai fini della prescrizione.

  • art. 191 c.p.c.

    Invocato per chiedere integrazione della CTU; l'assorbimento del quarto motivo segue l'accoglimento del terzo.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità relativa per uso di documenti senza consenso delle parti deve essere eccepita dalla parte interessata e corredata dalla prova del concreto pregiudizio.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità del provvedimento adottato senza previa audizione delle parti si converte in motivo di gravame, ma non determina annullamento se non è dimostrato un effettivo pregiudizio difensivo.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    Il giudice deve sentire le parti prima di autorizzare l'uso di documenti da parte del CTU; la sua violazione è rilevante solo se incide concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge dedotte dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del sindacato sulle nullità processuali dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate in prossimità della decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di consulenza tecnica contabile, il consulente può utilizzare documenti necessari alla risposta ai quesiti anche se acquisiti nel corso dell'istruttoria, ma solo nel rispetto del contraddittorio e, in difetto di consenso delle parti, la censura per nullità è relativa e richiede la deduzione di un concreto pregiudizio difensivo.
  • La nullità del provvedimento che autorizza l'uso di documenti senza previa audizione delle parti non è fatta valere in astratto: la parte impugnante deve dimostrare in che modo il vizio abbia inciso sul proprio diritto di difesa e avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Nei rapporti di conto corrente, ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, non è sufficiente presumere la natura ripristinatoria delle rimesse in base alla sola esistenza del conto corrente; occorre verificare se vi sia stata un'apertura di credito o altro affidamento che qualifichi i versamenti come mero ripristino della provvista.
  • Quando la banca eccepisce la prescrizione del credito restitutorio, il giudice deve accertare in concreto la natura delle rimesse e il contenuto del rapporto di affidamento; in assenza di prova di un'apertura di credito, i versamenti possono avere natura solutoria e la prescrizione decorre dai singoli pagamenti.
  • L'onere di allegare e provare l'esistenza di un affidamento idoneo a escludere la decorrenza della prescrizione dalle singole rimesse grava sulla parte che invoca la natura ripristinatoria dei versamenti nel rapporto bancario.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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