Cassazione Penale, Sentenza n. 7812/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore di Cruceru ha impugnato la sentenza di consegna emessa dalla Corte di appello dell'Aquila denunciando: 1) violazione di legge per lesione del diritto di difesa e per assenza della doppia imputabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis della legge n. 69 del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso perché, durante il procedimento, è pervenuta dalla rete S.I.R.E.N.E. la comunicazione che il mandato di arresto europeo nei confronti di Cruceru era stato revocato dall'autorità romena emittente. La revoca del mandato ha fatto venire meno il presupposto per la procedura di consegna; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, è stata dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto e disposta la liberazione di Cruceru se non detenuto per altro. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito (comunicazioni ex art. 22, comma 5, legge n. 69/2005 e art. 626 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; citata per spiegare la forma di esposizione dei motivi. Non incide sulla decisione sostanziale qui, ma chiarisce che i motivi erano stati sintetizzati secondo le disposizioni procedurali.
art. 18-bis, legge n. 69 del 2005
Norma che prevede i motivi di rifiuto alla consegna in presenza di determinate condizioni (ad es. rapporti con l'ordine pubblico o altro); il ricorrente aveva censurato la valutazione della Corte di appello sulla sussistenza di tale motivo di rifiuto, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla revoca del mandato di arresto europeo.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Prevede adempimenti e comunicazioni a seguito di provvedimenti relativi al mandato di arresto europeo; la Corte ha disposto l'invio delle comunicazioni di rito alla Cancelleria conformemente a questa disposizione.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata alle comunicazioni e agli adempimenti in materia di estradizione/mandato di arresto europeo; richiamata per l'istruzione degli adempimenti formali successivi alla decisione.
Massime di principio
- La revoca del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità emittente elimina il presupposto della procedura di consegna: il provvedimento di consegna diventa inidoneo e deve essere annullato senza rinvio.
- Quando venga comunicata la revoca (es. via S.I.R.E.N.E.), le questioni processuali sollevate dall'arrestato (diritto di difesa, doppia imputabilità, motivi di rifiuto) risultano assorbite e non devono essere ulteriormente decise; occorre dichiarare la cessazione della misura cautelare e disporre la liberazione se non sussistono altri titoli di detenzione.
- È essenziale per l'autorità nazionale verificare lo stato aggiornato del mandato (tramite S.I.R.E.N.E. o canali ufficiali) prima di eseguire la consegna o di mantenere la detenzione in relazione all'EAW.
- L'annullamento senza rinvio è la via corretta quando il presupposto fattuale della procedura (il mandato valido) viene meno per fatto sopravvenuto della stessa autorità estera che lo aveva emesso.
- Se il detenuto è trattenuto per altri motivi o provvedimenti, la liberazione non sarà automatica: va verificata l'eventuale sussistenza di altre cause di detenzione.
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