Cassazione Penale, Sentenza n. 29547/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda la conferma in appello di condanne per false attestazioni di presenza in servizio ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 e, per alcuni imputati, per truffa aggravata ai danni di una società consortile a partecipazione pubblica. I ricorrenti contestavano, in sintesi: la carenza o apparenza della motivazione sulla responsabilità; l’omesso esame dei motivi di appello; la mancata autonoma valutazione delle singole posizioni; l’erronea sussunzione delle condotte nel reato di falsa attestazione in servizio, sul presupposto che la società datrice di lavoro non fosse una pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 165/2001; l’erroneo riconoscimento dell’aggravante del danno a ente pubblico nella truffa; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; e, per alcuni, vizi sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha annullato senza rinvio le condanne per il reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 nei confronti di tutti i ricorrenti, ritenendo che la fattispecie richieda la qualità di dipendente di una pubblica amministrazione in senso tassativo e che tale qualità non sia ravvisabile in dipendenti di una società di diritto privato, ancorché interamente partecipata da un ente pubblico. Ha invece rigettato le censure sulla truffa aggravata relative all’an dell’aggravante ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p. e alla configurabilità del reato per le assenze economicamente apprezzabili. Quanto a un ricorrente, ha disposto rinvio per nuovo esame sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la necessità di considerare anche la condotta susseguente al reato e il versamento restitutorio; per altri due ricorrenti ha disposto rinvio per la rideterminazione della pena e, per uno di essi, per il riesame dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Per un ricorrente, annullata la parte relativa ai reati presupposti, è rimasto assorbito ogni ulteriore motivo.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
Il procedimento può celebrarsi con contraddittorio scritto senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale.
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
Reato proprio che richiede la qualità di dipendente di una pubblica amministrazione rientrante nell’elenco tassativo dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001; non è estensibile in malam partem ai dipendenti di società di diritto privato, anche se partecipate pubblicamente.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Delimita in modo tassativo le pubbliche amministrazioni cui può applicarsi l’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001.
art. 640, comma 2, n. 1, c.p.
L’aggravante del danno a ente pubblico può applicarsi anche quando il soggetto passivo sia un ente formalmente privatistico ma sostanzialmente pubblico, se ricorrono i requisiti elaborati dalla giurisprudenza sulla nozione di organismo di diritto pubblico.
art. 131-bis c.p.
La valutazione della particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo e, dopo la riforma del 2022, anche della condotta susseguente al reato, con applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro normativo cui va ancorato il giudizio complessivo sulla tenuità del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p.
art. 49, comma 2, c.p.
La difesa lo invocava per sostenere la non punibilità di condotte di minima offensività; la Corte non lo ha ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 640 c.p.
Il reato di truffa è configurabile quando le false attestazioni di presenza mediante timbratura o uso di badge inducano in errore il datore di lavoro e determinino un profitto patrimoniale ingiusto economicamente apprezzabile.
art. 2, comma 3, c.p.
La disciplina più favorevole introdotta dalla riforma dell’art. 131-bis c.p. si applica retroattivamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella.
art. 587 c.p.p.
L’accoglimento del motivo relativo a un coimputato produce effetti estensivi ai coimputati rispetto ai profili non esclusivamente personali.
Massime di principio
- Il reato di falsa attestazione della presenza in servizio ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 è fattispecie propria e non può essere applicato a soggetti che siano dipendenti di società di diritto privato, anche se integralmente partecipate da un ente pubblico, perché la qualità soggettiva richiesta dalla norma è tassativamente limitata alle amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001.
- In tema di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, anche gli enti formalmente privatistici possono essere considerati 'pubblici' ai fini dell’aggravante se presentano i requisiti sostanziali dell’organismo di diritto pubblico elaborati dalla giurisprudenza.
- La truffa del dipendente che alteri la rilevazione delle presenze è configurabile quando l’assenza o l’allontanamento dal servizio producano un vantaggio economico indebito concretamente apprezzabile; non basta una mera irregolarità priva di incidenza patrimoniale.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va valutata in modo complessivo, considerando condotta, colpevolezza, danno o pericolo e, dopo la riforma del 2022, anche la condotta susseguente al reato; la mancata considerazione di una restituzione integrale o significativa può integrare vizio di motivazione.
- Quando l’annullamento riguarda un capo più grave e i reati residui sono uniti da continuazione o incidono sulla pena complessiva, il giudice di rinvio deve procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati.
- L’effetto estensivo dell’annullamento ai coimputati opera quando il vizio accolto non è strettamente personale e incide su un elemento comune della decisione.
- In cassazione, la motivazione di merito è censurabile se omette di confrontarsi con specifiche deduzioni difensive rilevanti sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla sussistenza di una causa di non punibilità.
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