Cassazione Civile, Ordinanza n. 09428/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di rettifica relativi alla riliquidazione dell'IVA dovuta su operazioni di importazione. L'Ufficio aveva annullato in autotutela solo la parte del tributo, alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa Equoland (C-272/13), ma aveva mantenuto le sanzioni. La CTP aveva ritenuto dovute le sanzioni; in appello la CTR della Liguria aveva invece annullato gli atti sanzionatori, ritenendo non giustificata l'applicazione di sanzioni per il ritardato versamento in ragione del tempo trascorso tra omesso versamento dell'IVA all'importazione e assolvimento dell'IVA interna tramite reverse charge. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 50-bis del d.l. n. 331/1993, del d.lgs. n. 471/1997 e della sentenza Equoland, sostenendo che la violazione dell'obbligo di introduzione fisica della merce nel deposito IVA non esclude la sanzionabilità; al più, la sanzione deve essere individuata e, se del caso, rideterminata secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto del ritardo nell'adempimento, non già esclusa integralmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR non si è attenuta ai principi consolidati in materia: la condotta dell'importatore che non introduce materialmente i beni nel deposito IVA, pur avendo assolto l'imposta con reverse charge, non è una mera violazione formale insuscettibile di sanzione; la sanzione va invece applicata secondo il d.lgs. n. 471/1997, art. 13, quale norma generale per l'omesso o ritardato versamento di tributi interni, con necessaria verifica della proporzionalità alla luce della giurisprudenza UE e nazionale. La causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché valuti la proporzionalità della sanzione e l'eventuale applicazione delle riduzioni previste per il ritardo, considerando il tempo intercorso tra l'omesso versamento dell'IVA all'importazione e il successivo assolvimento dell'IVA interna mediante autofatturazione e annotazione nei registri.
Norme richiamate
art. 50-bis d.l. n. 331/1993
comma 4, lett. b); comma 6
L'obbligo di introdurre materialmente i beni nel deposito IVA è essenziale per fruire del regime di sospensione; la mera immissione virtuale non esclude la violazione, ma l'avvenuto reverse charge rileva ai fini della valutazione della sanzione e della sua proporzionalità.
d.lgs. n. 471/1997, art. 13
Costituisce la base sanzionatoria applicabile all'omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione, in assenza di una sanzione speciale doganale; la sua applicazione è generale e può essere modulata secondo il ritardo e la proporzionalità.
d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis
L'esimente per violazioni meramente formali non opera quando la violazione incide sulla riscossione e sul versamento del tributo, come nel caso dell'omesso versamento dell'IVA all'importazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 70 d.P.R. n. 633/1972
Rinvia alla disciplina sanzionatoria in materia doganale, ma non esclude l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in mancanza di una specifica sanzione speciale per l'omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione.
d.P.R. n. 43/1973
Nel testo unico delle leggi doganali non è rinvenuta una disposizione sanzionatoria speciale idonea a sottrarre la fattispecie all'art. 13 d.lgs. n. 471/1997.
Reg. CEE n. 2913/1992
Anche il codice doganale comunitario non contiene, secondo la Corte, una sanzione speciale per la condotta contestata.
Massime di principio
- Nel sistema del deposito IVA, la mancata introduzione materiale dei beni, con utilizzo solo virtuale del regime di sospensione e successivo assolvimento dell'imposta mediante reverse charge, integra una violazione sanzionabile e non una mera irregolarità formale priva di conseguenze.
- In assenza di una specifica sanzione doganale per l'omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione, trova applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, qualificando l'IVA all'importazione come tributo interno.
- La presenza di un successivo adempimento dell'imposta tramite autofatturazione e registrazione nei registri IVA non elimina la violazione, ma rileva ai fini della proporzionalità della risposta sanzionatoria e della possibile applicazione di misure ridotte per il ritardo.
- La violazione degli obblighi formali connessi al deposito IVA non può essere esclusa per il solo fatto che non vi sia stata evasione sostanziale, quando l'irregolarità incide sulla corretta riscossione e sul controllo dell'imposta.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se la sanzione applicata sia proporzionata, tenendo conto del tempo intercorso tra omesso versamento e successivo assolvimento dell'IVA e, se del caso, degli interessi moratori come sanzione adeguata in presenza di violazione formale.
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