Cassazione Penale, Sentenza n. 2451/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ravetti impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, ridotto il trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di minaccia grave. Il motivo unico del ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'improcedibilità dell'azione penale per assenza di valida querela: il ricorrente sosteneva che non fosse stata valida la querela necessaria per la procedibilità del reato a querela di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Pur richiamando un orientamento secondo il quale la volontà di querelarsi può emergere anche da una dichiarazione orale recepita dalla polizia giudiziaria se rispondente alle regole della logica e del diritto, ha rilevato che, nel caso concreto, il documento intestato "verbale di ricezione di querela orale" conteneva una richiesta di intervento immediato della polizia finalizzata alla denuncia delle minacce, ma non esprimeva una istanza volta ad ottenere la punizione del colpevole. Perciò la querela valida mancava e l'azione penale non poteva essere esercitata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
Norme richiamate
Cass. Sez. 3, n.10254 del 12/02/2014 (Q.), Rv. 258834
"la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento"
Il principio richiamato ammette che anche una querela orale possa valere se dal contenuto emerge chiaramente la volontà di perseguire penalmente l'autore; tale accertamento però è valutazione di merito e la Cassazione controlla solo la logicità e conformità al diritto di tale valutazione.
Principio di procedibilità a querela (normativa penale)
Per i reati perseguibili a querela di parte l'esercizio dell'azione penale è subordinato alla presenza di una querela valida; in mancanza della querela l'azione penale è improcedibile e la sentenza che ha proceduto alla condanna è annullabile.
Massime di principio
- La validità di una querela orale dipende dal contenuto: è necessaria una manifestazione di volontà chiara e inequivoca di perseguire penalmente l'autore, non basta una semplice richiesta di intervento della polizia.
- Il giudice di merito valuta in via di fatto se la dichiarazione costituisce querela; la Cassazione può sindacare tale valutazione solo nei limiti della logicità e del diritto.
- Se manca una querela valida per reati perseguibili a querela di parte, l'azione penale è improcedibile e la condanna deve essere annullata; spesso ciò comporta annullamento senza rinvio quando il difetto è definitivo.
- La sola intestazione formale dell'atto (es. "verbale di ricezione di querela orale") non è determinante: conta il contenuto effettivo sottoscritto e le manifestazioni di volontà emergenti dal testo o da fatti connessi.
- In situazioni simili è fondamentale documentare espressamente la volontà di querelarsi (anche in caso di querela orale, mediante formulazione chiara e firma) o, se si intende solo ottenere intervento della polizia, essere consapevoli che ciò potrebbe non equivalere a querela ai fini della procedibilità.
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