Ordinanza n. 241/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto che l’autorizzazione all’immatricolazione in soprannumero ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione della domanda cautelare. Ha quindi dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la graduatoria e la valutazione dei titoli. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: graduatoria e valutazione definitiva dei titoli relative all’ammissione al percorso di formazione iniziale dei docenti da 60 CFU per la classe A048, nella parte in cui non includevano il ricorrente tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la graduatoria pubblicata il 21 aprile 2026 e la valutazione definitiva dei titoli pubblicata il 17 aprile 2026, relative al percorso di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie per la classe A048-60 CFU, nella parte in cui non lo includevano tra i vincitori. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi i contratti di lavoro stipulati a suo discapito. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l’Università, con provvedimento di autotutela del 17 maggio 2026, aveva autorizzato la sua immatricolazione al percorso formativo quale discente soprannumerario.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; il venir meno dell’interesse ha comportato la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile quando, nelle more della decisione, un sopravvenuto provvedimento amministrativo soddisfa la posizione sostanziale perseguita dal ricorrente e fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla misura cautelare.
- L’autorizzazione all’immatricolazione al percorso formativo quale discente soprannumerario può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla sospensione cautelare di una graduatoria che aveva escluso il candidato dai vincitori.
- La declaratoria in rito della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità degli atti impugnati né sui vizi dedotti nel ricorso principale.
- In presenza di una pronuncia di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, le spese della relativa fase possono essere compensate.
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