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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 23/2025, RG 575/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 24/01/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata, non impugnata ed era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'inerzia dell'Amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma individua il beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e l'Amministrazione non contesti specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo gli importi eventualmente già corrisposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche qualora si costituisca solo formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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