Cassazione Penale, Sentenza n. 13425/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata dall'uso del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1, c.p.). Il ricorso deduceva: assenza di gravità indiziaria nei confronti di Finizio (sostenendo che le dichiarazioni e le conversazioni non avrebbero contenuto elementi minacciosi, la restituzione della somma non sarebbe provata, e un incontro del 6 giugno 2023 sarebbe neutro); omissione di motivazione sulle doglianze difensive; inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (nessun vincolo provato con organizzazioni mafiose, mancata considerazione di intercettazioni, assenza di accertamenti giudiziali sull'esistenza del cosiddetto "clan Senese"); infine, carenza della motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso e dei precedenti penali risalenti al 2020.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ricostruendo il quadro fattuale in modo coerente e richiamando conversazioni intercettate, monitoraggi di spostamenti e il contesto mafioso connesso ai "clan Senese" e "Di Lauro". Il Collegio ha condiviso la valutazione secondo cui l'azione estorsiva era riconducibile a un "estorsione di ritorno", che la somma di 5.000 euro era verosimilmente stata restituita all'originario detentore e che sussisteva l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta motivata la prospettiva di pericolo di reiterazione, anche alla luce della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e non è stata disposta la remissione in libertà; è stato inoltre disposto che l'istituto penitenziario adempia alle formalità previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante sia sotto il profilo del "metodo mafioso" (intimidazione attraverso il richiamo al nome e alla forza del "clan Senese" e stato di grave timore nella vittima), sia sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività mafiosa (interesse del clan a non avere conflitti con il "clan Di Lauro").
art. 273, cod. proc. pen.
La sentenza richiama il principio che la contestazione dell'insussistenza dei gravi indizi in cassazione è rilevabile solo se si traduce in violazione di norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione; il controllo di legittimità verifica pertanto l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito.
art. 274, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'esistenza delle esigenze cautelari (attualità, concretezza, proporzionalità) e la necessità della custodia in carcere in rapporto al pericolo di reiterazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata la presunzione relativa di pericolosità derivante dalla qualificazione del reato come aggravato ex art. 416-bis, comma 1, c.p., quale elemento che integra il quadro a sostegno della misura cautelare.
art. 292, cod. proc. pen.
Riferimento alla funzione e ai limiti dell'istanza di riesame come mezzo di impugnazione, con conseguente obbligo per il giudice del riesame di motivare in modo conforme al modello normativo indicato.
art. 546, cod. proc. pen.
Richiamato quale modello strutturale della motivazione cui il giudice di riesame deve adeguarsi, con gli adattamenti necessari per le pronunce cautelari fondate su indizi.
art. 616, cod. proc. pen.
Consentita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio degli atti all'istituto penitenziario perché compia gli adempimenti previsti dalla norma, posto che la decisione non ha determinato la rimessione in libertà del condannato.
Massime di principio
- In cassazione la critica alla valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se mostra una violazione di norme o una manifesta illogicità della motivazione; non è il luogo per una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- L'aggravante di "metodo mafioso" può essere riconosciuta sulla base di una valutazione complessiva del contesto, delle dichiarazioni della vittima, delle modalità intimidatorie e dei legami tra gruppi criminali, anche in assenza di un documento formale di appartenenza.
- Conversazioni intercettate, monitoraggio di spostamenti e la ricostruzione concatenata degli eventi costituiscono elementi idonei a supportare la gravità indiziaria e la qualificazione mafiosa quando letti nel loro complesso.
- La qualificazione del reato come aggravato ex art. 416-bis, comma 1, c.p. produce una presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3, c.p.p.) che rafforza la posizione del giudice nel disporre misure cautelari più afflittive.
- Le difese che si limitano a proporre alternative ricostruttive dei fatti o a evidenziare assenze probatorie isolate rischiano di non assorbire una motivazione giudiziale congrua e articolata del riesame; serve mostrare specifiche vizi formali o logici nella motivazione.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata non solo sul piano della necessità ma anche della proporzionalità rispetto a misure meno afflittive; però quando il giudice del riesame fornisce adeguata motivazione prognostica, la sua scelta è difficilmente rimovibile in sede di legittimità.
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