Sentenza n. 1991/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza per la parte d’interesse alla sent. n. 5829/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, il 26 ottobre 2023, e pubblicata in pari data, in esito al giudizio iscritto con R.G. n. 01759/2020, fra Sorrentino Vincenzo contro il Comune di Torre del Greco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato o tardivo pagamento delle spese giudiziali liquidate da una precedente sentenza del TAR, azionata in sede di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza del TAR Campania n. 5829/2023 che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario. Il credito azionato, quantificato in euro 3.211,82 mediante atto di precetto, riguardava esclusivamente le spese giudiziali riconosciute nel giudicato. Nel corso del giudizio il ricorrente ha riconosciuto che il Comune aveva effettuato, il 17 ottobre 2025, il pagamento della somma dovuta, sebbene tardivamente e dopo la proposizione del ricorso. Ha comunque chiesto la condanna del Comune alle spese del giudizio di ottemperanza, invocando la soccombenza virtuale. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, sulla base della documentazione prodotta e del riconoscimento del ricorrente, la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento di euro 3.211,82. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento era intervenuto tardivamente, solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, di cui euro 50,00 per presumibili esborsi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, possono essere riconosciute le spese successive alla sentenza e funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo nonché agli atti accessori necessari per introdurre l'ottemperanza; non sono invece rimborsabili le spese dell'atto di precetto o di procedure esecutive civili, perché riferibili a una diversa modalità di esecuzione scelta dal creditore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del capo di condanna alle spese contenuto nel precedente giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano l'esecuzione forzata civile; le relative spese, compresa quella dell'atto di precetto, non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e non sono quindi riconoscibili in tale sede.
Massime di principio
- Il difensore antistatario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto da quello del proprio assistito, per le spese giudiziali liquidate in suo favore dal provvedimento giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento tardivo della somma dovuta, intervenuto dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, comporta la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale sia stata integralmente soddisfatta.
- In caso di adempimento tardivo del giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza che siano funzionali all'introduzione del giudizio e agli atti accessori fondati sul titolo giudiziale; non sono invece riconoscibili le spese dell'atto di precetto o di autonome procedure esecutive civili.
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