Cassazione Penale, Ordinanza n. 08725/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Bologna per plurimi episodi di furto aggravato, unificati dal vincolo della continuazione. In primo grado erano state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenute prevalenti sull'aggravante contestata e sulla recidiva, con pena finale determinata dal giudice. La prima ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sia sulla mancata assoluzione sia sul trattamento sanzionatorio; la seconda ha censurato la motivazione in punto di affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché formulati in modo generico e privi delle specifiche ragioni di diritto e dei dati fattuali necessari a sorreggere le doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per plurimi episodi di furto aggravato, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla estrema genericità dei motivi, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità risulta essere stata riconosciuta in primo grado e valutata in prevalenza rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva, ma la sentenza di legittimità non entra nel merito del bilanciamento, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi che lo investivano indirettamente.
cod. pen.
È richiamato in via generale per la qualificazione dei reati e delle circostanze, senza ulteriori specificazioni utili nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in deduzioni del tutto generiche, prive della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle censure.
- La contestazione della motivazione sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata; in difetto di specificità, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando la sentenza di merito abbia già confermato una condanna per plurimi episodi di furto aggravato, la Corte di cassazione non procede a un nuovo esame del fatto se il ricorso non offre argomentazioni specifiche e autosufficienti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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