Sentenza del 27/07/2016 n. 15599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.F. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel 2001 sull'incentivo all'esodo, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva considerato discriminatoria la diversa soglia di età prevista per uomini e donne ai fini dell'agevolazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza sostenendo che l'istanza di rimborso, presentata il 18 maggio 2009, era tardiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, poiché erano trascorsi più di 48 mesi dalle ritenute operate. Secondo l'Agenzia, il termine decorreva dalla ritenuta e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla tardività dell'istanza. Ha affermato che i termini nazionali di decadenza per chiedere il rimborso si applicano indipendentemente dalla causa dell'indebito, anche quando la pretesa deriva dal contrasto della normativa interna con il diritto dell'Unione europea o da una successiva pronuncia della Corte di giustizia. La scadenza del termine consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterne in discussione il contenuto. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata e la domanda del contribuente è stata rigettata nel merito. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione della domanda di rimborso delle ritenute o delle imposte dirette indebitamente versate.
Il termine decorre dal momento in cui la ritenuta è stata operata o il versamento è stato effettuato, non dalla data di una successiva pronuncia giudiziaria che accerti l'incompatibilità della disciplina fiscale con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis
Prevedeva una riduzione alla metà dell'imposta sull'incentivo all'esodo sulla base di soglie di età differenziate: cinquanta anni per le donne e cinquantacinque per gli uomini.
La disciplina è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia UE, ma tale accertamento non elimina i termini nazionali di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte già versate.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
Poiché la tardività della domanda risultava dagli atti e non richiedeva ulteriori accertamenti, la Corte ha potuto rigettare direttamente la domanda introduttiva del contribuente.
Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04
Ha qualificato come discriminatoria la diversa soglia di età prevista per uomini e donne ai fini della riduzione dell'imposta sull'incentivo all'esodo, ma non ha fatto decorrere da quella pronuncia un nuovo termine per domandare il rimborso.
Sentenza CGUE 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile
Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.
I termini nazionali di decadenza sono compatibili con il diritto dell'Unione quando rispettano esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità delle finanze pubbliche.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un tributo ritenuto indebitamente pagato, occorre rispettare il termine di decadenza previsto dalla specifica legge fiscale, anche se l'indebito deriva da una norma dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Una sentenza successiva della Corte di giustizia o di un giudice nazionale, di regola, non riapre i termini già scaduti e non fa decorrere un nuovo termine per presentare la domanda di rimborso.
- La domanda deve essere presentata entro il termine previsto calcolato dalla ritenuta o dal versamento, salvo eventuali specifiche disposizioni legislative che stabiliscano diversamente.
- La scadenza del termine consolida il rapporto tra contribuente ed erario, impedendo di contestare successivamente il pagamento anche quando la pretesa sostanziale del contribuente avrebbe potuto essere fondata.
- Il contrasto di una norma fiscale con il diritto europeo può incidere sulla debenza dell'imposta, ma non elimina automaticamente le regole procedurali nazionali relative a decadenza, prescrizione e stabilità dei rapporti tributari.
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