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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 1014 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2001. Il ricorso verteva principalmente sulla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, sostenendo che il termine dilatorio di sessanta giorni non fosse applicabile o che la sua violazione non comportasse automaticamente la nullità dell'accertamento. In via subordinata, l'Agenzia contestava la correttezza della contabilizzazione consortile, sostenendo l'obbligo di ribaltare integralmente sui consorziati costi, ricavi e utili e di procedere alle relative fatturazioni o autofatturazioni. Contestava inoltre la qualificazione della differenza tra le fatture del consorzio e quelle del consorziato come provvigione per mandato senza rappresentanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, confermando che, quando è applicabile l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni è nullo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e motivate ragioni di urgenza. Il termine tutela il contraddittorio endoprocedimentale e il diritto di difesa del contribuente. Poiché il rigetto del primo motivo confermava una delle autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, i due motivi relativi alla contabilizzazione e alla fatturazione consortile sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente

    termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento

    Quando il contribuente è stato sottoposto ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività e gli è stato consegnato il processo verbale di chiusura delle operazioni, l'Amministrazione deve attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza. L'emissione anticipata, in assenza di urgenza effettiva provata dall'Ufficio, comporta la nullità dell'atto.

  • Codice civile, artt. 2602 e seguenti

    Le disposizioni in materia di consorzio sono state richiamate dall'Agenzia per sostenere che il consorzio dovesse operare in modo neutrale e ribaltare integralmente sui consorziati costi e ricavi. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola assorbita.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, comma 3, 6, comma 3, 13, comma 2, 15 e 21

    Le norme IVA sono state invocate in relazione agli obblighi di fatturazione, alla determinazione della base imponibile e alla possibile qualificazione della differenza economica come provvigione spettante al mandatario senza rappresentanza. La Corte non ha deciso tali questioni di merito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in tema di abuso del diritto e di possibile utilizzo strumentale della struttura consortile. Anche questo profilo è rimasto assorbito.

  • Codice civile, artt. 1241 e seguenti, 1706, 1709 e 1719

    Le norme sono state richiamate per sostenere la compensazione tra posizioni creditorie e debitorie e la natura, onerosa o gratuita, del mandato senza rappresentanza tra consorzio e consorziati. La Corte non ha esaminato questi motivi.

  • Costituzione, artt. 24 e 97

    Sono richiamati quali fondamenti del diritto di difesa e del buon andamento della pubblica amministrazione, cui è collegato il principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Se l'accertamento è emesso dopo un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa, occorre verificare la data di consegna del processo verbale di chiusura e il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • L'emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni non è automaticamente legittima: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di ragioni specifiche, concrete e motivate di urgenza, non essendo sufficiente una motivazione generica o la mera indicazione dell'urgenza nell'atto.
  • La violazione del termine dilatorio può comportare la nullità dell'avviso di accertamento, con conseguente annullamento dell'atto senza necessità di esaminare le contestazioni fiscali sostanziali, qualora la questione costituisca una ragione autonoma e decisiva.
  • Le questioni relative alla corretta contabilizzazione dei rapporti tra consorzio e consorziati, al ribaltamento dei costi e alla fatturazione devono essere valutate solo dopo aver verificato la validità procedurale dell'accertamento.
  • Il principio non opera indistintamente per ogni atto tributario: occorre accertare che la fattispecie rientri effettivamente nell'ambito dell'art. 12, comma 7, e che vi sia stato un accesso, un'ispezione o una verifica con rilascio del verbale di chiusura nei locali dell'attività.

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