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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 3.9.2025: “Dichiarazione di pubblica fattibilità ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 della proposta di PPP – Partenariato Pubblico Privato per la gestione in concessione del sistema integrato della sosta al fine di migliorare i livelli di mobilità urbana e dei livelli di accessibilità al centro”; b) di tutti gli atti amministrativi preparatori della deliberazione, con particolare riferimento alla relativa relazione tecnica istruttoria; c) di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202504931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di dichiarazione di pubblica fattibilità di una proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione in concessione del sistema integrato della sosta, nonché gli atti preparatori e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale con cui è stata dichiarata la pubblica fattibilità della proposta di project financing presentata da un raggruppamento comprendente la controinteressata. Ha sostenuto che la manifestazione di interesse iniziale, presentata nell'agosto 2023, non costituisse una rituale proposta di finanza di progetto, perché priva degli elementi necessari e successivamente integrata e modificata sino al 2025. Di conseguenza, secondo la ricorrente, il procedimento non sarebbe stato in corso alla data del 31 dicembre 2024 e avrebbe dovuto essere assoggettato al nuovo testo dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, introdotto dal d.lgs. 209/2024. In particolare, il Comune avrebbe dovuto pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" la notizia della proposta e consentire ad altri operatori economici di presentare proposte concorrenti entro il termine previsto dalla nuova disciplina. È stata dedotta la violazione degli artt. 193 e 225-bis d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondata la censura principale e prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla controinteressata. Quanto alla natura della proposta presentata il 31 agosto 2023, il Collegio ha verificato che essa contenesse gli elementi richiesti dal previgente art. 193 d.lgs. 36/2023: progetto di fattibilità tecnico-economica, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato e specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. La documentazione progettuale e il PEF asseverato risultavano già presenti; le successive interlocuzioni e rielaborazioni non dimostravano l'inesistenza o l'incompletezza originaria della proposta, ma rientravano nella fisiologica fase di valutazione qualitativa e di adeguamento prevista dal previgente art. 193, comma 2. Quanto alla nozione di "soggetto promotore" contenuta nell'art. 225-bis, il TAR ha ritenuto che essa sia utilizzata in senso atecnico ed equivalga al soggetto proponente, senza richiedere che sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità. La disciplina transitoria mira infatti a conservare i procedimenti già attivati con la presentazione della proposta, evitando di azzerare l'iniziativa e gli effetti dell'attività già svolta. Poiché la proposta era stata presentata prima del 31 dicembre 2024, il procedimento doveva ritenersi in corso e restava regolato dalla disciplina previgente; non era quindi necessaria la pubblicazione e l'apertura alla presentazione di proposte concorrenti previste dal nuovo art. 193. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. 36/2023, testo previgente

    Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

    La proposta di project financing deve contenere gli elementi essenziali indicati dalla norma; le successive modifiche richieste dall'ente concedente nell'ambito della valutazione di fattibilità non ne determinano l'inesistenza o l'invalidità originaria.

  • art. 193, comma 2, d.lgs. 36/2023, testo previgente

    L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione.

    La fase di interlocuzione, adeguamento e fine tuning della proposta è fisiologicamente prevista nel procedimento e non esclude che la proposta fosse stata ritualmente presentata al momento iniziale.

  • art. 193, commi 2 e 4, d.lgs. 36/2023, testo vigente dal 31 dicembre 2024

    I dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale; ... l'ente concedente ... indica un termine, non inferiore a sessanta giorni ... per la presentazione da parte di altri operatori economici ... di proposte relative al medesimo intervento.

    Gli obblighi di pubblicità e apertura al confronto concorrenziale appartengono alla nuova disciplina e non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto già in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

  • art. 225-bis, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni di cui all'articolo 193 ... non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità ...

    È sufficiente la presentazione della proposta di fattibilità prima del 31 dicembre 2024 per qualificare il procedimento come pendente e mantenerlo soggetto alla disciplina previgente; il riferimento al soggetto promotore comprende il proponente e non richiede la previa dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 209/2024

    Ha modificato l'art. 193 d.lgs. 36/2023 introducendo, tra l'altro, la preliminare manifestazione di interesse e gli obblighi di pubblicazione e confronto tra proposte.

  • art. 70, comma 1, d.lgs. 209/2024

    Ha inserito l'art. 225-bis d.lgs. 36/2023, dettando la disciplina transitoria per i procedimenti di finanza di progetto in corso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 225-bis, comma 4, d.lgs. 36/2023, un procedimento di finanza di progetto deve considerarsi in corso quando, entro il 31 dicembre 2024, sia stata presentata una proposta di fattibilità contenente gli elementi essenziali previsti dall'art. 193 nella versione previgente; non è necessario che sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità o l'individuazione formale del promotore.
  • Nel regime previgente dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, il proponente della proposta di fattibilità è qualificabile come promotore ai fini dello svolgimento della procedura e della disciplina transitoria, sicché il riferimento normativo al "soggetto promotore" non richiede una previa dichiarazione di pubblica utilità.
  • Le interlocuzioni e le modifiche richieste dall'ente concedente durante la valutazione della fattibilità costituiscono una fase fisiologica del procedimento di project financing e, di per sé, non trasformano la proposta iniziale in una proposta presentata soltanto al termine delle integrazioni né ne determinano l'inesistenza.
  • Gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" e di consentire la presentazione di proposte concorrenti, introdotti dalla nuova formulazione dell'art. 193 d.lgs. 36/2023, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto già in corso al 31 dicembre 2024, che restano disciplinati dal testo previgente.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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