Cassazione Penale, Ordinanza n. 25709/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14/11/2024. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la condotta tenuta durante il controllo fosse meramente passiva e si fosse limitata a divincolarsi, quindi priva di violenza o opposizione rilevante. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione, ma in modo ritenuto generico e privo di effettiva specificità. Dalla motivazione emerge che il controllo dei verbalizzanti era avvenuto in ragione della violazione della normativa anti-COVID e del sequestro di stupefacente detenuto dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato gli elementi da cui desumere la sussistenza della violenza oppositiva nelle fasi del controllo di polizia. Il secondo motivo è stato giudicato generico, perché non contenente una reale critica alla motivazione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma incriminatrice per confermare che la condotta contestata, valutata nel contesto del controllo operato dagli operanti, può integrare resistenza a pubblico ufficiale quando assuma connotati di violenza oppositiva e non sia meramente passiva.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, non è sufficiente qualificare la condotta come "passiva" o come mero divincolarsi, occorrendo valutare concretamente se, nel contesto complessivo del controllo, essa esprima una vera opposizione idonea a ostacolare l'operato dell'agente.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi di motivazione deve contenere una critica effettiva e specifica della motivazione impugnata; la mera genericità del rilievo non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
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