Cassazione Penale, Sentenza n. 24416/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (art. 256 d.lgs. 152/2006) ma aveva al contempo "confermato nel resto" la confisca del terreno già disposta in primo grado. Si lamentava che la Corte territoriale non si era pronunciata sui presupposti della confisca né sulla causa di estinzione ex art. 318-septies d.lgs. 152/2006 e che la sentenza d'appello era stata resa senza consentire il pieno esercizio del contraddittorio rispetto alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale, ha osservato che la declaratoria di prescrizione resa in fase predibattimentale e senza contraddittorio, se accompagnata dalla conferma della confisca disposta in primo grado, lede il diritto dell'imputato al pieno svolgimento del contraddittorio in relazione alla confisca. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso (cioè per consentire il necessario esame e contraddittorio sulla confisca).
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma del reato contestato (gestione illecita di rifiuti). La sentenza d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui a tale articolo.
art. 318-septies d.lgs. 152/2006
Richiamata come possibile causa di estinzione rilevante ai fini della statuizione sulla confisca; la Corte territoriale non si era espressa su tale motivo di estinzione.
art. 129 cod. proc. pen.
La Cassazione richiama la formula di merito prevista per casi in cui la sentenza d'appello, resa de plano e in violazione del contraddittorio, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione; la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta della sentenza salvo prova evidente dell'innocenza.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte Costituzionale (sent. n.111/2022 citata) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio; tale principio è stato richiamato dalla Cassazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., Sez. III citate)
es. Sez. U. n. 28954/2017; Sez. III n. 8350/2019; n. 40522/2019
Principio secondo cui la dichiarazione di prescrizione in appello resa de plano non impedisce l'impugnazione e, in linea generale, la confisca può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, ma solo se la sussistenza del reato (elementi oggettivi e soggettivi) è stata accertata e motivata nel contraddittorio; se invece la confisca è confermata senza contraddittorio, la decisione è viziata.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione resa in sede d'appello senza contraddittorio non esclude automaticamente la possibilità di impugnare la decisione in Cassazione.
- La confisca di beni, anche se disposta in primo grado, non può essere confermata in appello senza che all'imputato sia garantito il pieno contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca.
- Il proscioglimento per prescrizione non impedisce di per sé la confisca, ma questa richiede un accertamento motivato, effettuato nel contraddittorio delle parti, circa gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
- Se la corte d'appello pronuncia una sentenza predibattimentale che dichiari la prescrizione e al contempo confermi una statuizione patrimoniale (es. confisca) senza adeguato confronto difensivo, la Cassazione può annullare la pronuncia e rinviare gli atti per consentire il necessario esame sul punto.
- La recente giurisprudenza costituzionale ha escluso un'interpretazione che impedisca automaticamente l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio.
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