Cassazione Penale, Sentenza n. 36727/2024 del 02/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pepe chiedeva il riconoscimento della disciplina della continuazione in executivis tra reati giudicati separatamente: i reati commessi a Lucera il 4/08/2019 (artt. 582 cod. pen. e art. 4 L. n. 895/1967) e quello del 14/12/2019 (art. 23 L. n. 110/1975). Il Tribunale rigettava l'istanza ritenendo che l'identità dell'arma fosse sostenuta solo dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato e che mancassero "dati tecnici" a conforto, sicché non era plausibile l'unicità del disegno criminoso. In ricorso alla Cassazione Pepe contestava la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che la prima sentenza di merito aveva già considerato la natura clandestina dell'arma nella determinazione della pena (implicando l'identità dell'arma) e che i cosiddetti "dati tecnici" richiesti dal Tribunale erano inesistenti per ragioni fattuali (nessun bossolo repertato all'episodio di agosto; arma sequestrata solo in dicembre).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale illogica perché fondata esclusivamente sull'asserita assenza di prova tecnica dell'identità dell'arma e avendo omesso di esaminare se i reati fossero stati progettati ab origine (unicità del disegno criminoso). La Corte ha rilevato che l'identità dell'arma era già affermata nella sentenza della Corte d'appello dell'8/01/2021, utilizzata anche nella dosimetria della pena, e quindi non poteva essere semplicemente ignorata. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma relativa al reato di lesioni; qui indicata come uno dei reati oggetto di valutazione ai fini della possibile continuazione
art. 4 L. n. 895/1967
art. 4 L. n. 895 del 1967
Richiamata in relazione al fatto del 4/08/2019 come norma integrativa o connessa alla fattispecie contestata in quel giudizio
art. 23 L. n. 110/1975
art. 23 L. n. 110 del 1975
Norma in materia di armi, applicata al fatto di dicembre 2019; la relativa condanna e la valutazione della clandestinità dell'arma hanno inciso sulla dosimetria della pena
art. 81 cod. pen.
Riferito dal ricorrente in relazione ai principi sulla continuazione e sulla determinazione della pena quando più delitti derivano da un unico disegno criminoso
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione al ricorso contro le decisioni del giudice dell'esecuzione; la Corte ha esaminato la correttezza del procedimento decisionale del Tribunale dell'esecuzione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis è necessario allegare elementi specifici e sintomatici che colleghino i reati all'unicità del disegno criminoso; l'onere è di allegazione, non di prova assoluta, a carico del richiedente.
- Il giudice dell'esecuzione deve compiere un'esame approfondito e motivato dei provvedimenti di merito acquisiti e degli elementi di fatto per individuare dati sostanziali di collegamento; non può limitarsi ad affermare apoditticamente l'assenza di prove tecniche senza valutare le risultanze delle sentenze già formate.
- La presenza, nella motivazione di una sentenza precedente, di rilievi incidenti (es. considerazione della natura clandestina dell'arma nella determinazione della pena) può costituire elemento idoneo a sostenere l'identità di un elemento materiale tra più reati e, quindi, a favore dell'ipotesi di continuazione.
- Gli indici di omogeneità (natura della condotta, bene protetto, contiguità spazio-temporale) sono rilevanti ma non decisivi da soli: bisogna verificare se vi fosse una programmazione originaria almeno nelle linee essenziali.
- Se il giudice dell'esecuzione formula una motivazione carente o logicamente viziata, la Corte può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame anche in diversa composizione.
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